Si ravvisano quindi forti dubbi sulla possibilità per il datore anche di agire in prevenzione ex art. 414 c.p.c. per intercettare l'eventuale procedimento promosso ai sensi dell'art. 1 comma 48 l. n. 92 del 2012 dal lavoratore, con l'effetto di ritardare la definizione del giudizio in pieno contrasto con la finalità di accelerarla, espressamente manifestata dalle nuove disposizioni.