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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
Richiesta di accertamento della legittimità del licenziamento ex rito Fornero da parte del datore di lavoro
Con il presente contributo si esprime un giudizio critico nei confronti delle due decisioni in commento, nella parte in cui riconoscono la facoltà del datore di ricorrere al Rito Fornero per un accertamento sulla legittimità del licenziamento intimato (o intimando). L'elaborato ritiene l'azione inammissibile sia perché il nuovo procedimento è espressamente riservato all'impugnazione del licenziamento (azione in capo al solo lavoratore), sia perché deve ritenersi essere venuto meno l'interesse datoriale all'azione dopo l'introduzione del doppio termine di decadenza da parte della l. n. 183 del 2010 (60 e 270 giorni, poi ridotti a 180 dalla l. n. 92 del 2012) e a seguito della fissazione del tetto massimo di 12 mensilità di indennità risarcitoria previsto dall'art. 18 comma 4 Stat. lav. (nuovo testo). Detto interesse, in ogni caso, non può ritenersi sussistere in assenza di impugnazione. In particolare, consentendo la facoltà del ricorso al rito speciale per il datore, si è costretti ad ammettere la possibilità per il lavoratore convenuto di promuovere domande riconvenzionali anche nella prima fase (con evidente forzatura del testo normativo) e, soprattutto, si lascia spazio a operazioni spregiudicate finalizzate a sottrarre al lavoratore il giudice del luogo ove egli presta la sua opera. Si ravvisano quindi forti dubbi sulla possibilità per il datore anche di agire in prevenzione ex art. 414 c.p.c. per intercettare l'eventuale procedimento promosso ai sensi dell'art. 1 comma 48 l. n. 92 del 2012 dal lavoratore, con l'effetto di ritardare la definizione del giudizio in pieno contrasto con la finalità di accelerarla, espressamente manifestata dalle nuove disposizioni.