Il procuratore del Re, esaminati gli atti se lo ritiene necessario, dà gli opportuni provvedimenti per accelerare il procedimento e qualora ne sia il caso per accertare la responsabilità del ritardo; vigila in seguito sul proseguimento dell'istruzione, informandone il procuratore generale.
Il presidente, esaminati gli atti se lo ritiene necessario, dà gli opportuni provvedimenti per accelerare il procedimento e qualora ne sia il caso per accertare la responsabilità del ritardo. Il consigliere delegato della sezione istruttoria fa rapporto al presidente della sezione il quale provvede in egual modo. Il presidente che ha dato i predetti provvedimenti vigila sul proseguimento dell'istruzione.
L'utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, lo stesso utente deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
Gli agenti, per esigenze connesse con la fluidità o con la sicurezza della circolazione, possono altresì far accelerare o rallentare la marcia dei veicoli, fermare o dirottare correnti veicolari o singoli veicoli, nonché dare altri ordini necessari a risolvere situazioni contingenti, anche se in contrasto con la segnaletica esistente, ovvero con le norme di circolazione.
Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti e il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente testo unico. A tale fine, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorità dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilità funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, tese a migliorare la qualità dell'aria e dell'ambiente nelle città, l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti.
Il conducente che viene sorpassato deve tenersi il più possibile vicino al margine destro della carreggiata e non accelerare.
Gli agenti, al fine di agevolare il traffico, possono far accelerare la marcia dei veicoli e possono far fermare o dirottare i veicoli che provengono da una determinata direzione.
Le innovazioni che si registrano nella disciplina dei procedimenti amministrativi intervenuta negli ultimi anni si presentano come dirette a semplificare ed accelerare gli adempimenti necessari affinché i privati possano legittimamente intraprendere attività che l'ordinamento assoggetta a regolazione amministrativa. Il processo riformatore ha preso avvio nel 1990 con la previsione di carattere generale che consente il compimento di certe attività con una semplice dichiarazione, e prosegue con leggi di settore che estendono tale possibilità a iniziative particolari. Dopo aver ricostruito in modo unitario l'istituto, l'A. pone la sua attenzione nell'esame di alcuni aspetti della procedura che seguono la presentazione della dichiarazione, così come sulla natura e reale esercizio del potere correttivo e di autorizzazione.
Quest'ultimo Protocollo prevede una completa revisione del meccanismo di protezione dei diritti umani, traferendo i poteri della Commissione a una Corte singola e permanente; in tal modo sarà possibile accelerare i procedimenti. L'ultimo paragrafo puntualizza il ruolo della Corte nell'assicurare il rispetto dell'art. 5 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale richiede che gli individui arrestati e detenuti debbano avere "un processo entro un tempo ragionevole".
Il d.lg. 198/2002 reca "disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'art. 1 comma 2 l. 443/2001". Le infrastrutture di telecomunicazioni, considerate strategiche ai sensi dell'art. 1 comma 1 della legge obiettivo ricevono compiuta disciplina sotto il profilo urbanistico-edilizio, risolvendosi così per legge annose questioni sulla loro natura giuridica, localizzazione, e regime autorizzatorio a fini edilizi.
La legge obiettivo ed il correlativo decreto attuativo contengono disposizioni volte ad accelerare la procedura di valutazione dell'impatto ambientale delle grandi opere. Si tratta di norme che potrebbero tuttavia determinare un sostanziale svilimento della valenza partecipativa che ordinariamente caratterizza tale procedimento. Vengono inoltre sottratte alle regioni le funzioni di valutazione di una serie assai rilevante di opere. Ciò proprio con riferimento ad interventi destinati ad incidere fortemente sull'assetto del territorio e sugli equilibri ambientali mentre l'Italia, recependo la Convenzione di Aarhurs, si è impegnata a favorire la partecipazione e l'informazione nei procedimenti in materia ambientale.
L'armonizzazione delle norme sulla redazione dei bilanci nell'ambito dell'Unione Europea, attraverso l'adozione di principi contabili internazionali per le società quotate, costituisce una decisione strategica fondamentale per accelerare il completamento del mercato interno dei servizi finanziari, in base alla deliberazione del Consiglio europeo di Lisbona del 2000. L'applicazione dei principi contabili internazionali comporta la loro omologazione legale (endorsement: recepimento delle orme tecniche come norme dell'UE), che la Commissione europea ha inteso risolvere con l'istituzione di due diversi organismi: uno politico (regolamentare) costituito dal Comitato di regolamentazione contabile (Accounting Regulatory Committee), ed un altro tecnico (Comitato Tecnico di Contabilità), organizzato dal settore privato e chiamato EFRAG - European Financial Reporting Advisory Group. La scelta di individuare un Comitato Tecnico di Contabilità trova il suo fondamento nella necessità che i problemi identificati in Europa sulla redazione dei bilanci siano pienamente compresi e dibattuti nell'ambito IASB. I compiti assegnati all'Efrag interessano: fornire un contributo tempestivo all'IASB nel processo di normazione; avviare il processo di modifica delle Direttive contabili; valutazione tecnica dei principi contabili internazionali; guida nell'applicazione dei principi contabili internazionali.
Rimane inoltre la domanda se il 13% di tutti i decessi (circa 18.200 in totale) in cui una terapia non è stata iniziata o continuata allo scopo esplicito di accelerare la morte, non sia equivalente alla cessazione intenzionale della vita dal punto di vista etico. La prassi dell'eutanasia nei Paesi Bassi non risulta quindi essere controllata, contrariamente a quanto voluto dal legislatore. Un dato significativo è che l'introduzione delle cure palliative (CP) in Olanda ha avuto luogo abbastanza tardi (nella seconda metà degli anni Novanta del XX secolo), l'introduzione dell'eutanasia invece presto (cioè negli anni Settanta). Medici che svolgono il ruolo di consultori in casi di eutanasia nei Paesi Bassi hanno constatato che la frequenza di richieste di eutanasia è diminuita considerevolmente dopo l'introduzione della CP. La conclusione è che l'applicazione delle CP costituisca la garanzia migliore per un trattamento adeguato della condizione di fine vita e un efficace antidoto contro la richiesta eutanasica.
I risultati dimostrano che la principale opzione strategica per raggiungere soddisfacenti e prolungate performance sia di migliorare l'efficienza di spesa della pubblica amministrazione piuttosto che aumentare l'attrazione di finanziamenti dall'esterno e accelerare la spesa delle risorse private.
Ad accelerare il recepimento delle novità mira un recente progetto condiviso fra professionisti, imprese e università.
Il collegato alla Legge finanziaria 2008 e successivamente il decreto milleproroghe hanno disposto un sostegno straordinario ai Comuni in dissesto prevedendo, rispettivamente, 150 milioni di Euro e 5 milioni per accelerare il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili. Le somme non utilizzate saranno, poi, riservate al bilancio dello Stato.
Il suo obiettivo, infatti, è quello di semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, rispondendo in tal modo all'esigenza primaria degli operatori economici dell'Unione Europea di disporre di uno strumento rapido ed efficace per il recupero dei propri crediti. Nelle pagine che seguono l'A. analizza il contenuto del Regolamento CE n. 1896/2006 e le sue prevedibili ricadute sul sistema processual-civilistico italiano.
Lo spirito che anima questa significativa modifica del processo penale è stato indicato dal legislatore nell'esigenza di accelerare la trattazione dei processi relativi a reati che destano maggiore allarme sociale, di favorire la più celere valutazione delle responsabilità penali, di giungere velocemente all'irrogazione della condanna in caso di colpevolezza e, per tale via rispondere alla richiesta di maggior sicurezza avanzata dai cittadini e restituire credibilità alla funzione di prevenzione generale e speciale del processo penale. L'A. approfondisce l'analisi ed il commento dei singoli interventi normativi evidenziando i profili di maggior efficacia, ma anche le scelte incoerenti con le finalità perseguite e le ricadute delle modifiche sul sistema complessivo dei principi che governano il processo penale e sull'efficienza e funzionalità della giurisdizione.
Il problema dell'eutanasia, tanto quella attiva (determinare o accelerare la morte di una persona mediante un intervento diretto) quanto quella passiva (sospendere la terapia che mantiene in vita una persona), è sempre più sentito. Non a caso, infatti, i mass media raccontano spesso di storie umane e giudiziarie tristi che hanno ad oggetto la c.d. richiesta di staccare la spina. L'eutanasia, come chiaro, non investe solo l'aspetto etico e morale del singolo ammalato (diritto o no all'autodeterminazione, diritto o meno ad una morte dignitosa) o degli operatori sanitari (rispondere o meno alla invocazione da parte dei malati ad essere aiutati ad anticipare la propria morte), ma ha anche un aspetto giuridico di non poca importanza che riguarda sia il legislatore (fino ad oggi poco attento al vuoto normativo rispetto a tali tematiche) sia le sorti penali delle varie categorie professionali sanitarie direttamente coinvolte.
., le Regioni hanno individuato nella limitazione della rimborsabilità di alcuni farmaci di classe A uno strumento per accelerare la soluzione delle proprie emergenze finanziarie, ma proprio una simile urgenza le ha indotte a forzare il profilo procedurale ed il bilanciamento di competenze che l'ordinamento ha stabilito a tutela dei livelli essenziali di assistenza a livello nazionale.
L'ultima "idea" del legislatore per accelerare i tempi delle tutela dichiarativa dei diritti: il processo sommario di cognizione
Al fine di accelerare i tempi di svolgimento del processo di cognizione, è stato previsto un "nuovo rito sommario", atipico e di generalizzata applicazione, rimesso nella disponibilità dell'attore; l'ordinanza sommaria è soggetta ad appello e, ove non appellata, produce l'autorità di cosa giudicata.
È noto che il legislatore, nel prendere atto delle lungaggini dellordinario rito di cognizione, ha, con l. n. 69/2009, apportato una serie di modifiche al codice di rito per accelerare lo svolgimento del processo e la decisione del giudizio. Ha anche introdotto un nuovo capo (III bis) dopo il capo III del titolo I del libro IV c.p.c. interamente dedicato al procedimento sommario di cognizione. Dire però se il legislatore sia riuscito nellintento semplificatorio non è ancora possibile. Certo è che molte sono le questioni in campo, delle quali lA. cerca di dar conto attraverso un percorso affascinante scevro da implicazioni concettuali e ricco di indicazioni che dovrebbero agevolare il difficile ruolo dellinterprete.
La finalità dichiarata è quella di accelerare il contenzioso tributario, in ottemperanza a quanto previsto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo in ordine alla ragionevole durata dei processi. In tal modo il legislatore parrebbe aver cercato di scongiurare possibili sanzioni derivanti dalle lungaggini dei procedimenti giurisdizionali; tant'è che l'adesione alla speciale procedura di chiusura delle liti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione richiede altresì, per il suo perfezionamento, la rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione.
Quindi, si osserva che i tratti di strumentalità e provvisorietà rimangono anche nel codice profondamente marcati, confermando le tendenze del legislatore e della prassi ad accelerare il processo verso la pronuncia di una sentenza, sostanzialmente assorbendo ogni volta che sia possibile la fase cautelare. Infine, pur plaudendo a tale principio ed a tali orientamenti, si segnala anche il rischio che possano verificarsi tuttavia alcuni eccessi in tale prassi e si ribadisce perciò l'importanza della tutela cautelare, specie in relazione ad alcuni procedimenti "complessi".
Le criticità emerse dall'analisi delle segnalazioni finora inviate avevano evidenziato la necessità di accelerare la predisposizione di tali istruzioni, tanto che, viene ora indicato che la segnalazione deve riportare tutti e solo gli elementi che consentono all'UIF di avviare gli eventuali approfondimenti. Il nuovo sistema sarà integrato con ulteriori istruzioni e sarà oggetto di un provvedimento che disciplinerà i contenuti della segnalazione.
I nuovi accertamenti "impo-esattivi" di cui all'art. 29 d.l. n. 78 del 2010 (conv. in l. n. 122 del 2010) hanno come finalità principale - non quella di accelerare ma - quella di semplificare la funzione di riscossione attraverso la eliminazione della "fase formale" della iscrizione a ruolo e della notifica della cartella di pagamento: adempimenti che, in passato, si sono rivelati forieri di gravose (e spesso vincenti) contestazioni da parte del contribuente. Tale concentrazione della riscossione nell'accertamento è compatibile con la riscossione frazionata del tributo che continua ad apparire "necessitata", anche per l'assenza dell'espresso riconoscimento dell'azione di sospensione cautelare del tributo nei gradi successivi al primo. Tale proponibilità permane infatti problematica anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 217 del 2010.
Il nuovo strumento si affianca, per i comuni, al Patto regionalizzato, con l'obiettivo di rendere più equilibrata la distribuzione dei pesi delle manovre correttive di finanza pubblica ed accelerare i pagamenti a favore delle imprese. Le compensazioni fra gli obiettivi di Patto e, quindi, gli scambi di spazi finanziari divengono possibili anche fra comuni appartenenti a regioni diverse, con allargamento del potenziale "bacino di mercato". Tuttavia, la sovrapposizione fra meccanismi aventi analoghe caratteristiche ma tempistiche diverse rischia di creare pericolosi cortocircuiti.
II procedimento di reclamo e mediazione tributaria si presenta come una disciplina che, pur rinviando la tutela giurisdizionale, può accelerare e rendere più efficiente la giustizia tributaria, favorire il riesame critico del proprio operato da parte del Fisco e promuovere rapporti più proficui fra le parti del rapporto impositivo. La circolare dell'Agenzia delle entrate n. 9/E del 2012, nell'illustrare le principali caratteristiche del nuovo istituto, risolve condivisibilmente le questioni relative all'individuazione degli atti impugnabili e del valore della lite. Perplessità emergono, invece, per i rapporti con l'accertamento con adesione e per la sospensione della riscossione in pendenza del procedimento di reclamo e mediazione.
Le novità in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, contenute nel D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214 (in G.U. 27 dicembre 2011) sono dettate negli artt. da 41 a 47 di detto decreto e mirano sia a razionalizzare e correggere precedenti e recenti interventi normativi nel settore (segnatamente, quelli introdotti con il cd. decreto sviluppo, D.L. n. 70/2011 e con il cd. statuto dell'impresa, L. n. 180/2011) sia ad accelerare la realizzazione delle grandi opere, mediante misure correttive della disciplina delle infrastrutture strategiche e delle concessioni di lavori pubblici da un lato acceleratorie e dall'altro lato volte a favorire il concorso del capitale privato alle grandi opere.
Le autorità di vigilanza europee (AEV) costituiscono, dunque, il frutto di una "cultura comune della vigilanza", che dischiude effetti, in larga parte, ancora in via di gestazione, in grado di accelerare il processo d'integrazione comunitaria.
Al fine di accelerare le relative controversie, la l. n. 92/2012 ha previsto due fasi procedimentali. La prima, obbligatoria, consiste in un giudizio sommario. La seconda, eventuale, consiste in un giudizio di cognizione ordinaria, che può avere un appello e che può essere portato dinanzi alla suprema Corte di cassazione.
Lo scopo del presente lavoro è, in primo luogo, di analizzare i confini applicativi di questa inibitoria e il suo collegamento con le altre ipotesi di sospensione dell'esecuzione previste nell'ordinamento tributario italiano nonché, in secondo luogo, di valutare se il contribuente possa godere di una tutela giurisdizionale effettiva contro l'avviso di accertamento esecutivo, anche a fronte dei poteri degli uffici competenti di accelerare l'esecuzione coattiva in presenza di fondato pericolo per la riscossione.
Una succinta ricognizione delle fonti medico-scientifiche attualmente disponibili - regole tecniche, standards valutativi e linee-guida, rispettivamente elaborate a livello mondiale, comparato, europeo e nazionale - in tema di procreazione medicalmente assistita ed interruzione di trattamenti salva-vita conferma certamente la crescente "discordanza" tra scienza e diritto: con la prima che, dopo la brusca impennata, continua ineluttabilmente ad accelerare ed il secondo, ancora vistosamente monco di un'analoga progressione nei valori e nel bilanciamento tra di essi, malinconicamente fermo al palo. L'unico modo quindi per il diritto di stabilizzare - se non definitivamente invertire - tale trend, appare in conclusione quello di colmare le vistose lacune di una medicina comunque incapace di prestare certezze oggettive in materia: e cioè, con mitezza e senza pretese autoritarie, di accontentarsi che esse si dimostrino almeno convenzionali.
Anche in questo caso, l'obiettivo di fondo è quello di ampliare e accelerare gli investimenti mediante il maggior coinvolgimento di capitali privati e il miglior utilizzo delle risorse pubbliche. Il provvedimento si distingue comunque per la particolare attenzione dedicata ai profili della fattibilità e della conseguente responsabilità pubblica e privata nella realizzazione delle opere. Al contempo, però, esso mostra ancora una volta alcuni limiti strutturali del nostro sistema, ed in particolare l'eccessiva propensione alla legiferazione e la frequente frettolosità della sua produzione, che genera una vorticosa rincorsa ad interventi correttivi, perdendo spesso di vista l'attuazione.
La necessità di pervenire nel più breve tempo possibile alla definizione della controversia, anche attraverso la costituzione in giudizio in tempi ristretti, con la dimostrazione della tempestività della impugnazione (dell'atto o della sentenza), è la conseguenza ineludibile della necessità di accelerare i tempi dei processi, e di restituire certezza ai rapporti sostanziali controversi. Quindi si condivide la decisione della Corte di cassazione che ha qualificato l'onere di deposito come formalità essenziale alla verifica del mancato passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, sanzionabile con l'inammissibilità insanabile "ex post".
La decisione delle Sezioni unite non affronta i temi per le quali era stata loro assegnata l'impugnazione ed in tal modo stimola le parti ad accelerare l'instaurazione del contenzioso giudiziale sul licenziamento, quando vi è un foro più agevole per l'attore che per il convenuto.
Lo strumento ipotizzato per accelerare i tempi di recepimento è quello del "Multilateral Agreement". Peraltro, sullo stesso tema è intervenuta di recente la "Commissione Europea", che ha lanciato un nuovo programma di azione per l'"efficientamento" dei sistemi fiscali dei Paesi dell'Unione, tenuto conto dei lavori che saranno completati in ambito OCSE con il Progetto BEPS.
Togliere "il troppo e il vano" dalla funzione autorizzatoria, restituire alla naturale area della libertà tutta una serie di piccoli interventi innocui per il paesaggio, semplificare e accelerare le procedure per un'altra serie di interventi minori, di lieve entità, così da dimezzare i carichi degli uffici e consentire loro di concentrare le risorse scarse nell'esame approfondito e serio (e se possibile anche tempestivo) degli interventi capaci di un effettivo impatto negativo sui beni tutelati: questa è la via per "salvare" la funzione di controllo preventivo di tutela paesaggistica rispetto alle attuali prospettive normative intese a "smantellare" il sistema vigente. La nozione di rilevanza paesaggistica dell'intervento si offre come criterio guida per operare questa riconduzione allarea della libertà di una pluralità di interventi non incidenti sui valori tutelati, in applicazione del principio di proporzionalità della funzione autorizzativa. La nozione di rilevanza paesaggistica emergente dalle norme speciali di riferimento si esplicita come potenzialità dell'intervento, almeno in linea teorica o in astratto, di pregiudicare il (o di incidere negativamente sul) valore-interesse-bene paesaggistico protetto. Alla domanda se le nuove norme del 2014 abbiano o meno delegificato l'elenco degli interventi liberi già contenuto nell'art. 149 del codice (elenco non tassativo, ma esemplificativo), la risposta è duplice e complessa: sul piano formale, sì (si tratta di un regolamento di delegificazione); sul piano sostanziale, no, perché l'elenco degli interventi "liberi" può, sì, andare oltre quello già contenuto nell'art. 149, ma solo nei limiti del significato logico-giuridico insisto nel sistema (dato dal combinato disposto degli artt. 146, commi 1 e 2, e 149; "ai sensi dellart. 149", recita la disposizione del 2014). La legge del 2014 distingue due serie di tipologie di interventi "liberalizzabili": una prima serie, costituita dagli interventi già naturalmente liberi, che devono essere esplicitati (sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica); una seconda serie costituita dagli interventi, attualmente sottoposti ad autorizzazione in forma semplificata, che possono essere liberalizzati nel bilanciamento con altri valori-interessi di pari rango costituzionale (sia nell'ambito degli interventi di lieve entità già compresi nell'allegato 1 al suddetto regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio). Per la prima parte, il regolamento costituisce delegificazione parziale dell'art 149; per la seconda parte no. Il criterio della rilevanza paesaggistica si articola in tre profili: la non percepibilità esterna, la innocuità dellintervento come sua insuscettibilità di arrecare anche in astratto pregiudizio al (ossia di incidere negativamente sul) bene paesaggistico protetto, la facile amovibilità o la sicura temporaneità del manufatto, tale da escludere che esso costituisca trasformazione stabile e permanente (o, almeno, duratura) del territorio. Talune tipologie di interventi minori, pur non pienamente riconducibili a tale declinazione della nozione di irrilevanza paesaggistica, siccome percepibili allesterno, in astratto suscettibili di arrecare un qualche pregiudizio e non temporanei, ma duraturi (ad es., gli impianti di climatizzazione esterni, i microimpianti eolici e i pannelli solari sui tetti, le rampe e gli altri impianti per il superamento delle barriere architettoniche), sono considerati meritevoli di "esonero" dalla previa autorizzazione paesaggistica facendo leva sulla forza delegificante del regolamento e nellesercizio della discrezionalità normativa di bilanciamento tra valori potenzialmente equiordinati alla tutela paesaggistica, quali quelli di tutela della salute, di tutela dellambiente-ecosfera mediante la promozione delle fonti di produzione di energia rinnovabile alternative a quelle tradizionali climalteranti, di tutela dei soggetti diversamente abili. L'ispirazione di fondo che orienta questa riforma - ancorata al significato logico-giuridico degli artt. 146 e 149 del codice - si compendia nellidea che è libero tutto ciò che attiene alla fisiologia ordinaria della dinamica vitale dellorganismo (edilizio o naturale) che costituisce loggetto della tutela paesaggistica, poiché rientrano nellarea naturale della libertà e della proprietà quegli utilizzi e quegli interventi (con finalità prevalentemente conservative o di adeguamento) che, da un lato, consentono allorganismo paesaggistico di "vivere" (di conservarsi e di adattarsi), dall'altro lato rientrano nel dominio utile del proprietario privato e sono insuscettibili di ledere il dominio eminente pubblico inerente al bene e oggetto di interesse generale. La percepibilità della trasformazione del territorio paesaggisticamente rilevante deve essere considerata secondo un criterio di media estimazione sociale in termini di visibilità concreta, ad occhio nudo, senza ricorso a strumenti e ausili tecnici, ponendosi dal punto di vista del normale osservatore che guardi i luoghi protetti prestando un normale e usuale grado di attenzione (senza dunque specifico esame diretto del singolo particolare architettonico o del dettaglio costruttivo), assumendo come punto di osservazione i normali e usuali punti di vista di pubblico accesso, quali le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani ed extraurbani, o i normali punti panoramici accessibili al pubblico, dai quali possa godersi una veduta d'insieme dell'area o degli immobili vincolati. Le opere sotterranee e quelle interrate devono considerate con particolare attenzione, anche con riferimento alla dimensione degli interventi. Possono essere considerati liberi solo quelli di minima consistenza, neppure in astratto suscettibili di arrecare un qualche pregiudizio nel medio-lungo periodo alla superficie visibile sovrastante l'intervento. La giurisprudenza, pronunciandosi soprattutto nellabito della questione - diversa, anche se di confine - dell'ammissibilità a sanatoria, ai sensi dellart. 167, comma 4, del codice, di interventi "abusivi", posti in essere senza la preventiva autorizzazione paesaggistica, appare oscillante, tra posizioni più rigide e rigoriste e posizioni più elastiche di buon senso.
Le sentenze esaminate nelle presenti note evidenziano come la preoccupazione del legislatore nazionale continui ad essere non tanto quella di perseguire la finalità di accelerare l'attività processuale o di rimediare ai ritardi derivanti dalla inefficienza dello Stato-apparato, quanto, piuttosto, quella di deflazionare la proposizione delle domande riparatorie. Anche le recenti modifiche apportate dalla legge di stabilità (Legge n. 208 del 25.12.2015) alla c.d. legge "Pinto" ne costituiscono un esempio.
Suscitano, invece, perplessità per il fondamento logico giuridico posto alla base dei due provvedimenti, vale a dire l'esigenza di accelerare il periodo di incertezza dei tempi di avvio del contenzioso.
La legge di stabilità 2016 ha quindi introdotto importanti misure per accelerare gli investimenti pubblici, ed in particolare per migliorare la gestione finanziaria dei tondi europei, per sviluppare le piattaforme di investimento del piano "Juncker" (anche mediante il contributo di Cassa depositi e prestiti S.p.a. quale istituto Nazionale di Promozione), per potenziare la capacità di spesa di Anas S.p.a (che è una delle più rilevanti stazioni appaltanti del Paese) e per facilitare la realizzazione di altri importanti investimenti pubblici e privati. Dette misure hanno una particolare rilevanza, non solo per i singoli temi che affrontano, ma anche perchè evidenziano come l'introduzione delle clausole di flessibilità, da mera opportunità di bilancio, finisca per costituire un ulteriore forte impulso al miglioramento della "capacità amministrativa" dell'apparato pubblico nazionale.
La convenzione di moratoria di cui all'art. 182 "septies" è volta ad accelerare i tempi di una fase critica nel processo di risanamento che spesso si dilata oltre misura per la ritrosia delle banche meno coinvolte ad accettarne il contenuto. Nel lavoro si affrontano i requisiti per l'estensione forzosa dei suoi effetti, in particolare la concreta applicabilità dell'omogeneità delle categorie, nonché la convenienza per i creditori rispetto alle alternative concretamente praticabili ed il contenuto dell'informativa che deve essere resa dal debitore.