Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione: a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto; b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti; c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.
Il "nuovo corso" giurisprudenziale, infatti, valorizza in modo preminente il dato formalistico rappresentato dall'avvenuto accatastamento dei fabbricati rurali, per farne discendere l'autonomo ed automatico (oltre che maggiormente gravoso) assoggettamento ad ICI. Benché confortata dal tenore letterale di alcune disposizioni legislative, questa soluzione interpretativa appare però pienamente soddisfacente, soprattutto se esaminata in un'ottica di sistema.
Mentre, con riferimento alle singole fattispecie, l'obbligo di procedere ad accatastamento dovrà essere ravvisato solo a seguito di una analisi, caso per caso, sulla base della legge catastale.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3160 del 2011, hanno risolto la questione della disciplina ICI degli immobili di categoria D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, per il periodo intercorrente tra l'istanza di accatastamento e l'attribuzione di rendita: il provvedimento di attribuzione della rendita ha natura dichiarativa e non costitutiva, per cui l'attività dell'Ufficio del territorio ha efficacia retroattiva sino all'epoca della presentazione dell'istanza di accatastamento. Tuttavia, gli interrogativi che restano sono molti, con particolare riguardo alla riliquidazione del tributo dovuto per le annualità pregresse e ai termini di accertamento e rimborso.
Accatastamento dei fabbricati rurali: un'occasione perduta?
Le procedure di accatastamento degli immobili rurali o non censiti ai fini del loro recupero ad imposizione da parte di Comuni
Allo stato attuale, ci si viene quindi a trovare in presenza di tre diverse procedure di accatastamento finalizzate all'individuazione degli immobili sino ad oggi non censiti, ovvero rappresentati in modo non conforme alla loro effettiva consistenza o destinazione d'uso,che rispondono tutte all'esigenza comune di garantire una corretta rappresentazione catastale del patrimonio immobiliare ai fini fiscali, ma che rischiano di generare molta confusione sia nei soggetti tenuti all'accatastamento che nei comuni tenuti a valutare quali siano le corrette modalità applicative dell'imposta, rendendo quindi necessaria un'interpretazione coordinata, per ottenere una corretta definizione delle modalità impositive degli stessi immobili.
Sul regime di accatastamento tardivo dei fabbricati dichiarati rurali
Solamente ad impianto fotovoltaico ultimato, e qualora sussistano le condizioni per il suo accatastamento, questo assumerà rilevanza fiscale, aumentando la rendita catasta1e del fabbricato su cui insiste ovvero diventando l'impianto esso stesso un nuovo immobile (verosimilmente di categoria catastale D/1) dotato di propria rendita catastale.
La legge di stabilità codifica le regole di accatastamento delle unità immobiliari a destinazione speciale
L'art. 1, comma 24, l. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha fissato al 30 settembre 2016 la scadenza per la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze [MEF], da parte dell'Agenzia delle Entrate - Territorio, dei dati relativi alla diminuzione della base imponibile dei fabbricati di categoria D ed E, a fronte della revisione del loro accatastamento senza i cd. macchinari imbullonati. Soltanto a seguito della trasmissione e dell'elaborazione di questi dati sarà possibile verificare se l'importo del trasferimento previsto in Legge di stabilità (pari a 155 milioni di euro per il 2016) sarà sufficiente per compensare il minor gettito che i comuni hanno già subìto, a seguito del mancato pagamento dell'acconto di giugno, e che si consoliderà con il mancato versamento del saldo di dicembre. La quantificazione del minor gettito sulla base delle risultanze riscontrate dal Catasto al 30 settembre 2016 ha tuttavia lasciato aperti numerosi problemi, che il Legislatore non ha risolto e che non sono stati analizzati nemmeno dal MEF o dall'Agenzia delle Entrate nelle circolari esplicative delle norme contenute nella Legge di stabilità, la cui definizione appare peraltro estremamente importante per fornire certezza ai comuni in ordine all'entità del trasferimento compensativo riconosciuto dallo Stato ed alla sua effettiva corrispondenza con il minor gettito subìto dal comune, che non potrà tuttavia definirsi in modo certo nel corso del 2016.
D/7, stante la riconducibilità delle stesse al concetto di immobile ai fini civili e fiscali, alla loro suscettibilità di accatastamento ed a produrre un reddito proprio in quanto la redditività deve essere riferita allo svolgimento di attività imprenditoriale industriale e non alla diretta produzione di un reddito da parte della struttura".