E' conseguentemente accantonato e reso indisponibile sul medesimo Fondo nonché, ai fini degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sul fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, un importo complessivo pari al 50 per cento degli oneri indicati al comma 1, alinea, fino all'esito dei monitoraggi annuali previsti nel primo periodo del presente comma. Le somme accantonate e non utilizzate all'esito del monitoraggio sono conservate nel conto dei residui per essere destinate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. In tali casi, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Il cinque per cento del contributo annuale deve essere accantonato per la costituzione di un fondo di riserva, in aumento del quale sono portati gli avanzi di esercizio risultanti dai bilanci annuali e gli interessi del fondo fino a che esso abbia raggiunto un ammontare pari alla metà di un fabbisogno annuo.
Tuttavia l'ammontare di tali proventi, se sia stato accantonato in apposito fondo del passivo, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui il fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore o siano assegnati ai soci.
Rielaborando le indicazioni della dottrina e della giurisprudenza si arriva alla conclusione che l'orientamento della Corte sugli effetti preclusivi della dichiarazione pregiudiziale parlamentare dovrebbe essere accantonato. Si rileva, inoltre, come la Corte abbia ampiamente superata l'iniziale scelta di limitare ai profili esterni il sindacato su quella dichiarazione. Il che comporta una riduzione della valenza politica che si è disposti a riconoscere alla dichiarazione medesima, mentre la Corte si trova sempre più impegnata in indagini di ordine fattuale, seppure in assenza delle parti private interessate. Queste conseguenze potrebbero essere parzialmente evitate se si rimuovessero gli effetti preclusivi della pregiudiziale, consentendo ai giudici di procedere anche in pendenza di essa e facendo carico alle Camere di sollevare il conflitto solo in presenza di reale lesività dell'intervento giudiziale. In tal caso la Corte potrebbe dettare norme per arrivare ad una sollecita sospensione degli atti giudiziari impugnati.
Per le anticipazioni e gli acconti, l'aliquota è determinata con gli stessi criteri del tfr, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, ma il reddito di riferimento è determinato considerando l'ammontare accantonato, anziché quello erogato al dipendente cui faceva riferimento la precedente normativa. I sostituti d'imposta devono applicare sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il tfr maturate in ciascun anno l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11%. La rivalutazione va effettuata alla fine di ciascun anno o alla data di cessazione del rapporto di lavoro ed è separatamente assoggettata ad imposta sostitutiva, imputata a riduzione del fondo per il tfr. Nella circolare ministeriale del 2001 è stato precisato che l'aliquota media è determinata effettuando il rapporto tra la somma delle imposte calcolate con riguardo al reddito complessivo del contribuente, al netto degli oneri deducibili e senza considerare i crediti d'imposta, di ciascuno dei cinque anni precedenti e la somma degli stessi redditi così determinati.
Il disegno di legge delega per la riforma fiscale e quello in materia previdenziale indicano la volontà del Governo di informare la disciplina fiscale della previdenza privata complementare al principio, prevalentemente accolto dagli altri Paesi europei, del rinvio della tassazione del reddito accantonato per finalità previdenziali e tendono non a stravolgere, bensì, da un lato, a perfezionare il sistema già delineato con il d.lg. n. 47/2000, rafforzando ed aumentando i benefici fiscali ivi previsti e, dall'altro, ad uniformare la tassazione sostitutiva delle prestazioni pensionistiche complementari alle diverse regole previste per la tassazione sostitutiva di tutti i redditi finanziari.
L'utile eventualmente generato sarà, dal punto di vista fiscale, non in sospensione d'imposta, in quanto non specificato espressamente dalla norma, ma liberamente distribuibile o alternativamente accantonato a riserva. Con l'ampia rivisitazione della tassazione degli utili da partecipazione in società di capitali e l'abrogazione del credito d'imposta, la distribuzione delle riserve costituite a seguito di definizione automatica dei redditi per gli anni pregressi potrebbe comportare vantaggi per i soci percettori degli utili.
., anche se per il momento accantonato, ha fatto emergere numerosi interrogativi in ordine al regime giuridico del sistema autostradale italiano. Entrano in gioco: il potere e i compiti dei ministeri interessati (soprattutto Infrastrutture ed Economia), su cui si è espresso il Consiglio di Stato con il parere n. 2719/2006; il ruolo della società concedente (Anas s.p.a.); la posizione della società concessionaria, anche rispetto alla holding di appartenenza. Il tutto va poi ricondotto ai profili comunitari in riferimento alla tutela dei mercati dei servizi, alla vigilanza sulle concentrazioni di imprese, alla libera circolazione dei capitali.
Il tema delle unioni tra persone dello stesso sesso interessa numerosi ordinamenti i quali, come è noto, lo hanno affrontato (o accantonato) in maniera assai diversa. Negli Stati Uniti, a partire dalla famosa sentenza della Corte suprema federale, Lawrence v. Texas, del 2003, ove si riconosce piena dignità alla dimensione affettiva di gay e lesbiche, il dibattito è stato piuttosto intenso e tra luglio e l'ottobre del 2006 le più alte istanze di tre importanti Stati si sono pronunciate, giungendo a risultati diversi, sulla legittimità dell'esclusione dell'istituto matrimoniale degli omosessuali. Si propone qui un commento a questa recente giurisprudenza che non solo tenta di esaminare la posizione attuale delle persone omosessuali e i loro diritti nell'ordinamento americano, ma osserva anche la dinamica del federalismo giudiziario in funzione di tutela di quei diritti.
Le Sezioni Unite n. 26972/2008 hanno "definitivamente accantonato" la figura del danno morale, reputandola "assorbita" dalla categoria onnicomprensiva del danno biologico dinamico. Secondo il Collegio, nella sua massima composizione, ove la vittima lamenti degenerazioni patologiche della sofferenza, si rientra nell'area del danno biologico, "del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente". I principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite sono profondamente diversi da quelli vigenti allorché il legislatore consegnava agli operatori il Codice delle assicurazioni private: ne è prova la difficoltà incontrata dai giudici di merito in fase di applicazione dei suddetti principi agli artt. 138 e 139 della codificazione citata. In questo nuovo itinerario del danno non patrimoniale si offrono agli interpreti i primi nodi da sciogliere e le possibili soluzioni da adottare.
La Manovra-bis 2011 limita le agevolazioni fiscali spettanti alle cooperative, attraverso la riduzione della quota di utile netto annuale non imponibile accantonato a riserva indivisibile, per le cooperative a mutualità prevalente, e la riduzione del 10% degli utili netti annuali in precedenza totalmente esclusi da IRES in quanto destinati alla riserva (legale) minima obbligatoria, per tutte le cooperative. Le modifiche, oltre a porre problemi interpretativi risolvibili solo attraverso una lettura sistematica dell'impianto normativo, complicano i calcoli degli acconti IRES 2012.
L'istituto del recesso non può, pertanto, essere accantonato con sufficienza, nonostante diversi aspetti presentino difficoltà interpretative non facili da superare.
Da un lato la cartolarizzazione ha reso più snelle e più flessibili le strutture operative creditizie, dall'altro, però, ha solo accantonato ma non del tutto eluso il rischio della inesigibilità dei crediti portati dai titoli sottoscritti, come la nota crisi "sub-prime" ha palesemente evidenziato.
Nondimeno, in una valutazione di prospettiva, va rilevato come la pronuncia abbia pressoché totalmente accantonato la questione fondamentale attinente alla possibilità e ai limiti di uso del potere pubblicistico di autotutela nella materia contrattuale, ma anche come la stessa vicenda controversa, nei suoi svolgimenti rilevanti, potesse risultare passibile di una diversa ricostruzione, con l'effetto di un diverso esito anche in punto di giurisdizione.
Il reato tributario può essere produttivo del profitto il cui utilizzo integra il delitto di autoriciclaggio, ma chi si avvale della procedura di collaborazione volontaria, prevista dalla stessa legge n. 186/2014, non commetterà reato nell'utilizzare in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative quanto in precedenza accantonato all'estero e in Italia e costituente il provento del reato tributario.
Viene così accantonato il nesso eziologico ovvero la prova diretta tra provvista patrimoniale e spesa contestata. Una congrua valutazione del rapporto tra entità e durata della provvista, in relazione alla spesa contestata, costituisce sufficiente elemento fattuale e circostanza probatoria atta a superare la presunzione sintetica.
Tra questi, emerge il riferimento alla fraternità, frettolosamente accantonato, ed invece forse in grado di ricreare quel legame tra i consociati sul quale edificare un "ethos" condiviso.
L'intervento legislativo italiano è stato accantonato, ma il "vulnus" dell'economia digitale alla sovranità fiscale degli Stati resta un problema tanto grave da aver reso inevitabili le reazioni dell'Unione Europea, dell'OECD ["Organisation for Economic Co-operation and Development"] e del G-20. In questa più ampia prospettiva, l'idea della "Google tax" italiana potrebbe essere ripresa, ma dovrebbe essere collocata nell'ambito delle iniziative dell'Unione Europea in tema di IVA sui servizi elettronici; più in generale, l'idea italiana dovrebbe essere coordinata con gli indirizzi dell'OECD e con le analoghe iniziative degli altri Paesi.
Lo script fu realizzato in costanza di rapporto di lavoro (in particolare, l'autore dello script per diversi anni era stato stato "art director" del committente, non fu trasformato in uno spot (e rimase quindi "accantonato" nel suo stadio "progettuale" ). Successivamente lo script fu trasformato in una pubblicità commerciale che vinse il "Leone di bronzo" al Festival di Cannes. Tuttavia l'autore dello script non venne citato fra i coautori dell'opera pubblicitaria e per tale ragione ha proposto un ricorso cautelare avverso la sua ex datrice di lavoro. in prima istanza il ricorso fu respinto mentre in sede di reclamo è stato accolto. Al vaglio delle corti adite sono state sottoposte le diverse e confliggenti deduzioni, produzioni, eccezioni e conclusioni. Le parti contrapposte hanno discusso sulle modifiche apportate all'idea iniziale, sul ruolo svolto dai coautori, sulle prove documentali e, per ultimo (ma non per importanza), sull'attribuzione dei diritti d'autore all'autore di uno script. Il collegio dei giudici in sede di reclamo, rettificando quanto erroneamente statuito nel precedente giudizio, ha stabilito che, nel caso di specie, per quanto di ragione, l'autore dello script deve essere riconosciuto coautore dello spot televisivo con attribuzione dei relativi con attribuzione dei relativi "credits" nei festival. Con buona pace delle tesi contrarie sostenute.