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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
Redditometro e incrementi patrimoniali: la durata della disponibilità finanziaria supera la presunzione sintetica
Con la sentenza annotata, la Suprema Corte ha introdotto importanti principi in tema di redditometro in relazione all'onere della prova incombente sul contribuente. Superando un precedente orientamento più volte ribadito, il giudice di legittimità ha di fatto ritenuto sufficiente per il contribuente dimostrare l'esistenza della provvista per un determinato periodo di tempo. La Cassazione, dunque, ha ritenuto che la disposizione ex art. 38 comma 6 d.p.r. 600/1973, pur non prevedendo esplicitamente la prova diretta che determinati redditi siano stati utilizzati per coprire determinate spese contestate dal fisco, richiede d'ora innanzi una mera prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere. Viene così accantonato il nesso eziologico ovvero la prova diretta tra provvista patrimoniale e spesa contestata. Una congrua valutazione del rapporto tra entità e durata della provvista, in relazione alla spesa contestata, costituisce sufficiente elemento fattuale e circostanza probatoria atta a superare la presunzione sintetica.