I liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali, finchè non siano pagati i creditori della società o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli.
I liquidatori di società che procedono alla ripartizione dell'attivo sociale fra i soci prima che siano pagati i creditori o siano accantonate le somme necessarie per pagarli, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire mille a diecimila.
Per le finalità di cui al comma 4 si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.
Le somme accantonate e non utilizzate all'esito del monitoraggio sono conservate nel conto dei residui per essere destinate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. In tali casi, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Nella determinazione del reddito della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi non si tiene conto: a) degli utili e dei proventi da versare allo Stato in ottemperanza a disposizioni legislative, regolamentari, statutarie, a deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio o a convenzioni con il Ministero del tesoro; b) delle plusvalenze delle disponibilità in oro iscritte in bilancio in base all'andamento delle quotazioni sul mercato internazionale e accantonate in apposito fondo del passivo; c) delle plusvalenze e sopravvenienze relative a valute estere, titoli, crediti e debiti in valuta estera iscritte in bilancio in base all'andamento dei cambi e accantonate in apposito fondo del passivo.
Se all'udienza le parti non raggiungono l'accordo, il giudice dispone con ordinanza non impugnabile che in caso di ripartizione siano accantonate le quote spettanti ai creditori contestati.
Finché la controversia non sia definitivamente decisa, il giudice può disporre che siano accantonate in caso di ripartizione le quote spettanti ai creditori i cui crediti sono stati impugnati.
La Corte di cassazione, intervenendo su un tema largamente dibattuto e controverso sia in dottrina che in giurisprudenza in materia di deducibilità delle somme accantonate a titolo di indennità suppletiva di clientela, ha condivisibilmente affermato che gli accantonamenti annuali di detta indennità da corrispondere agli agenti sono indeducibili dal reddito d'impresa. Ha poi precisato che tali indennità, non sono solo incerte nel "quando" (eventuale momento di corresponsione dell'indennità) e nel "quantum", ma anche nell'"an debeatur", vale a dire nel presupposto giuridico dell'obbligazione. Esso sorgerebbe solo nel momento in cui si verificano le condizioni per beneficiare di tale indennità.
Le cautele di un tempo sono accantonate, i poteri del procuratore nazionale sono ricostruiti nel modo più ampio anche a dispetto di qualche non trascurabile forzatura non suscitano più timore i rischi di una interpretazione "espansionistica" degli stessi. Ma in approfondimento sulle ricadute istituzionali di questo orientamento non sarebbe inutile...
La tesi, insieme alle concrete proposte di riforma che l'accompagnano, ha suscitato un vivace dibattito tra i penalisti costretti a riesaminare questioni ritenute da tempo accantonate. Da una sintetica analisi del dibattito emerge l'infondatezza delle pretese politico-criminali dei neuroscienziati; al tempo stesso, trapelano i limiti di alcune impostazioni penalistiche.
In circostanze normali devono essere finanziate con risorse patrimoniali precedentemente accantonate. Eccezionalmente i tempi di realizzazione possono contrarsi mediante la preventiva richiesta di ulteriori conferimenti o di finanziamenti di carattere straordinario. La compagine sociale nella sua interezza deve essere tuttavia opportunamente ed adeguatamente preinformata. Richieste di nuovi apporti, in corso d'opera o successive ad operazioni già concluse, sono sempre discutibili. Sono quantomeno espressione di inadeguata trasparenza di importanti processi decisionali. Nei casi più censurabili segnalano invece inesatte valutazioni dell'impatto finanziario, economico e patrimoniale dei progetti già avviati.
., che, in merito al pagamento dei debiti sociali, vieta ai liquidatori di procedere ai riparto dei beni tra i soci finché non siano stati pagati i creditori sociali o non siano state accantonate le somme necessarie per procedere al pagamento. Ne deriva che dalla violazione del principio della "par condicio creditorum" discende la responsabilità del liquidatore per negligente gestione della fase liquidatoria della società.