Se il creditore abusa della cosa data in pegno il costituente può domandarne il sequestro.
Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.
. - Il giudice può pronunziare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ».
Il militare incaricato di requisizioni di cose o di opere, che rifiuta di rilasciare ricevuta della prestazione eseguita, ovvero in qualunque modo abusa delle facoltà conferite dalle leggi o dai regolamenti, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a tre anni.
L'unica soluzione possibile appare il rispetto di patti e regole che sono su un livello sovraordinato rispetto a quello dell'ordinamento nazionale e rafforzare attraverso la tutela comunitaria e internazionale il potere del giudice interno, organo dello Stato che abusa, di risolvere le controversie dando immediata protezione alle istanze di giustizia, senza inutili verifiche della legittimità costituzionale di norme palesemente illegittime.
I gruppi magico-religiosi sono stati abbondantemente studiati dal punto di vista antropologico e, per quanto riguarda gli aspetti giuridici, da quello criminologico, in relazione all'ipotesi di eventuale reato cui deve rispondere il "sacerdote" che abusa o sfrutta i propri adepti. Un aspetto poco studiato è invece l'ipotesi di reato che può sorgere qualora esse adoperino sostanze "vietate" dalla legge, stupefacenti e psicotrope o tossiche. Poiché santoni e officianti non sono sempre in grado di trovare con le sole forze dello spirito, nella meditazione e nella preghiera, gli elementi per incontrare la divinità ed allargare i consensi, non rari sono i casi in cui fanno ricorso al "mito della droga". Le stesse sostanze poi, con l'aumentare della dose, passano da unazione analgesica, ipnotica e allucinogena a quella tossica. L'introduzione in Italia e in Europa di vecchie e "nuove" droghe, provenienti più che altro dai Paesi del terzo e del quarto mondo, è influenzata dall'importazione di teorie e pratiche esoteriche che prevedono l'uso di determinate sostanze non solo per raggiungere lestasi e la trance, ma anche per permettere ai santoni di tenere sotto controllo i seguaci e sottometterli, come una "moderna" forma di schiavitù. L'uso di sostanze, spesso sotto forma di piante ed estratti non facilmente riconoscibili, pone tuttavia questi gruppi magico-religiosi in un regime di sicura illegalità. L'uso di piante, estratti, pozioni o polveri rendono particolarmente difficile riconoscerne la reale pericolosità. Anche le Forze dell'Ordine trovano particolarmente difficile interpretare il significato e la "legalità" delle sostanze e lozioni che possono incontrare in occasione di sopralluoghi in luoghi di culto di gruppi magico-religiosi. Obiettivo di questo contributo è segnalare, da un lato lo stretto rapporto esistente tra "religione magica" ed uso di sostanze psicotrope o tossiche, dall'altro segnalare le sostanze che possono essere adoperate nei rituali magici.
L'esercizio di un'attività di direzione e coordinamento rappresenta un fatto naturale e fisiologico, di per sé legittimo, che richiede, tuttavia, che siano prefissati i limiti oltrepassati i quali una tale attività diviene illegittima e fa sorgere la responsabilità di colui che, per tal modo, ne abusa. La condotta della società controllante assume i connotati dell'antigiuridicità qualora quell'attività sia esercitata nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui, dunque estraneo a quello della società soggetta alla sua direzione/coordinamento, e in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale della società sottoposta ad essa.
E' una critica, fondata sui principi costituzionali, alla legislazione casistica della quale abusa l'Amministrazione ad una concezione impropria della riscossione, ad una concezione del diritto tributario che non appare comune, come dovrebbe essere, a Stato e contribuenti. Si auspica a una collaborazione fondata sulla buona fede e su una concezione concorde delle regole giuridiche del diritto tributario.
"insider" secondario che abusa di una informazione privilegiata relativa ad un progetto di acquisizione di partecipazione di controllo ottenuta direttamente da un "insider" primario. La sentenza si sofferma in particolare sui caratteri della precisione, della natura non pubblica e della possibile influenza sui prezzi delle azioni e può essere confermata interpretando il susseguirsi delle vicende alla luce della sentenza della Corte di Giustizia nel caso "Geltl".
Lo scritto esamina, senza pretese di completezza, talune criticità della giurisdizione civile muovendo dai disordinati e continui interventi del legislatore, che abusa nell'utilizzare categorie ambigue (quale l'"inammissibllità" nelle impugnazioni) e inadeguate discipline transitorie che finiscono per moltiplicare irragionevolmente i riti di cognizione ordinaria. Sommarizzazioni, filtri di accesso, alternative forzate alla giurisdizione (nei limiti concessi dall'art. 24, comma 1, Cost.), presenza incontrollata di giudici onorari, semplificazioni dei provvedimenti del giudice e complicazione degli atti di parte, respingimento del contenzioso, iniziative incoerenti del ministero della giustizia, norme processuali dettate a sorpresa, con decreto-legge o con la legge di stabilità, e dai contenuti "non sostenibili" che fanno sembrare un miraggio la decisione di merito: le crisi della giustizia civile sono certamente diventate più di una.