Spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di referendum abrogativo presentate a norma dell'art. 75 della Costituzione siano ammissibili ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso.
Referendum abrogativo
Limiti del referendum abrogativo
Effetti del referendum abrogativo
I regolamenti regionali sono sottoposti a referendum abrogativo secondo le disposizioni degli articoli precedenti.
I provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione sono sottoposti al referendum abrogativo secondo le precedenti norme.
Il referendum abrogativo non può essere proposto per le leggi tributarie e di bilancio e per lo Statuto.
Sono istituti della partecipazione: a) l'iniziativa popolare; b) l'iniziativa degli enti locali; c) il referendum consultivo e abrogativo; d) l'interrogazione rivolta agli organi della Regione dagli enti locali, dai sindacati dei lavoratori e dalle organizzazioni di categoria a carattere regionale e provinciale; e) la petizione di singoli cittadini, di enti e di associazioni.
Possono essere sottoposti a referendum abrogativo i regolamenti regionali e gli atti amministrativi di competenza del Consiglio, esclusi quelli di cui all'articolo 6, comma quinto, punti 1), 2), 3), 8), 10), 13), 14), 15), 16) e 19), con le modalità e i limiti di cui all'articolo precedente.
L'iniziativa popolare per la formazione delle leggi e dei regolamenti regionali, degli atti amministrativi di competenza del Consiglio, esclusi quelli previsti all'articolo 6, comma quinto, punti 1), 2), 3), 8), 10), 13), 14), 15), 16), e 19), e delle delibere consiliari relative alla presentazione di proposte di legge alle Camere e alle richieste di referendum abrogativo di leggi statali, si esercita mediante la presentazione di proposte sottoscritte da almeno cinquemila elettori della Regione.
La legge regionale definisce le modalità di attuazione del referendum abrogativo.
Il referendum abrogativo non può essere proposto per le leggi tributarie e di bilancio, per lo Statuto, per il Regolamento del Consiglio e per le norme regolamentari meramente esecutive di leggi dello Stato o della Regione.
Referendum abrogativo di leggi e regolamenti regionali
Gli stessi provvedimenti amministrativi possono essere sottoposti a referendum abrogativo secondo le disposizioni dell'articolo 67.
E` in ogni caso escluso il referendum abrogativo su provvedimenti amministrativi di mera esecuzione di norme legislative e regolamentari.
Non è ammesso altresì referendum abrogativo delle leggi regionali sull'urbanistica approvate con maggioranza di due terzi dei componenti il Consiglio regionale.
Il referendum abrogativo di atti amministrativi ha per oggetto atti di interesse generale della Regione.
Referendum popolare abrogativo
Limite al referendum abrogativo
Una proposta di referendum abrogativo che sia stata respinta non può essere ripresentata prima di un anno.
Referendum abrogativo
Partecipazione al referendum abrogativo
Richiesta di referendum abrogativo
Modalità, limiti ed effetti del referendum abrogativo
Hanno diritto di partecipare al referendum abrogativo tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
Sull'ammissibilità delle proposte di referendum abrogativo decide l'Ufficio di presidenza del Consiglio ad unanimità dei componenti. Qualora manchi l'unanimità, decide il Consiglio.
Le modalità per l'esercizio del potere di richiesta del referendum abrogativo sono fissate con legge regionale approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
Possono essere sottoposti a referendum popolare abrogativo, totale o parziale, le leggi regionali, i regolamenti ed i provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione.
La Regione riconosce l'istituto del referendum abrogativo su leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi allo scopo di consentire un collegamento organico tra la comunità regionale e gli organi elettivi.
Il referendum abrogativo è improponibile per le norme dello Statuto regionale, per le leggi tributarie o di bilancio e per quelle relative ai mutui e prestiti.
Il referendum abrogativo è indetto quando lo richiedano 50.000 elettori della Regione, due Consigli provinciali, uno o più Consigli comunali nelle cui liste elettorali siano iscritti non meno di 50.000 elettori.
Il referendum abrogativo non può essere proposto per le leggi tributarie, di bilancio e per lo Statuto.
Limiti del referendum abrogativo
Referendum abrogativo. Legittimazione e modalità di svolgimento
Procedimento del referendum abrogativo
La legge regionale stabilisce le modalità di svolgimento del referendum abrogativo.
Il referendum abrogativo è improponibile per le norme del presente Statuto, per le leggi tributarie e di bilancio e non può essere esercitato nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale.
Sono sottoposte a referendum popolare abrogativo, previo accertamento della ammissibilità da parte del Consiglio, le leggi regionali e i provvedimenti amministrativi quando lo richiedano quindicimila elettori, oppure più Consigli comunali che rappresentino complessivamente il quinto della popolazione abruzzese, oppure due Consigli provinciali.
I soggetti di cui all'articolo 44 del presente Statuto possono richiedere referendum abrogativo dei regolamenti ad eccezione di quelli riguardanti le materie di cui al secondo comma dell'articolo precedente.
Oblio dell'art. 75 Cost. e tramonto del referendum abrogativo
Tra omogeneità e completezza del quesito ovvero l'insostenibile ruolo dei promotori del referendum abrogativo
Le relazioni del direttore dei lavori e del collaudatore rimangono sottratte all'accesso anche durante la vigenza dell'art. 31 bis della legge n. 109/1994 nel testo così come modificato dalla l. n. 166/2002, stante l'autonomia dell'art. 10 d.p.r. n. 554/1999 rispetto alle modificazioni che hanno investito la legislazione sui lavori pubblici e l'impossibilità di attribuire alla legge n. 166/2002 qualsivoglia effetto abrogativo, anche implicito, all'anzidetta disposizione, ancorché regolamentare.
È stato precisato che anche in tali materie il legislatore non incontra una preclusione assoluta all'introduzione di previsioni imperniate sul modello del silenzio-assenso e che l'art. 20, comma 4, della l. n. 241/90 non ha alcun effetto abrogativo su norme previgenti.
La disamina concerne altresì l'interesse pretensivo del privato leso dall'atto amministrativo annullato dal Giudice amministrativo in relazione alla successiva adozione di una variante al PRG comunale che aveva inciso in senso abrogativo sulla convenzione di lottizzazione.
La decisione della Corte costituzionale sul legittimo impedimento (ed il prossimo referendum abrogativo sulla medesima legge)
Resta il rischio di conflitti di interpretazione tra Presidenza del Consiglio e giudici chiamati a concedere rinvii per "impossibilità assoluta" del Premier a comparire (che condurrebbe a richiedere nuovamente l'intervento della Consulta) e soprattutto lo scontro sul referendum abrogativo anche delle restanti disposizioni della legge n. 51 rimaste in vigore, che si svolgerà il prossimo 12 - 13 giugno 2011.
La Consulta "salva" la riforma dei servizi pubblici locali dalle censure regionali (ma ammette il referendum abrogativo)
., dopo aver brevemente illustrato le differenze tra la norma dell'art. 19 St. lav. nel suo testo originario e la norma attuale prodotta dal referendum abrogativo del 1995, si sofferma sulla giurisprudenza della Corte costituzionale. Di fronte ai dubbi di illegittimità sollevati a seguito della controversia Fiat-Fiom, l'A. esamina le possibili decisioni della Corte ed il loro impatto sul diritto del sindacato alla rappresentanza nell'azienda.
Nonostante l'esito del referendum abrogativo dell'art. 23-bis della legge n. 133/2008 e la soppressione delle autorità d'ambito, il compito di scegliere le modalità di gestione del servizio tra le forme compatibili con la normativa europea e di affidare il servizio non viene assegnato alle Regioni, ma rimane di competenza degli enti e degli organi individuati dai legislatori regionali per esercitare queste competenze.
Non convince la sentenza n. 6 del 2015 della Corte costituzionale, che ha dichiarato inammissibile il referendum abrogativo della "legge Fomero", di riforma del sistema pensionistico, ritenuta produttiva di effetti collegati alla legge di bilancio e, come tale, sottratta a consultazione referendaria abrogativa ex art. 75 Cost. Siffatta legge, infatti, venne emanata da un Parlamento "dei nominati", il che mette in discussione, secondo la stessa Corte, il "pactum societatis", che è alla base del divieto previsto dall'art. 75 Cost.