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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
La Consulta "salva" la riforma dei servizi pubblici locali dalle censure regionali (ma ammette il referendum abrogativo)
L'autrice illustra previamente le innovazioni introdotte dalla legislazione statale di riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, con riferimento alle restrizioni introdotte con riguardo alle modalità di affidamento diretto (secondo i principi del c.d. in house providing) a società a capitale interamente pubblico e con riguardo ai nuovi presupposti per l'affidamento a società mista pubblica - privata. Viene quindi illustrato il contenuto essenziale della rilevarne decisione in commento, con la quale la Corte costituzionale, risolvendo le numerose questioni che le regioni avevano sollevato, ha ritenuto le disposizioni statali di riforma compatibili con l'ordinamento comunitario e conformi ai dettami del nuovo art. 117 Cost., concernente i criteri di ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni, fatta salva la disposizione di cui al comma 10, lett. a), prima parte dell'art. 23-bis, riguardante l'assoggettamento delle società in house al patto di stabilità interno. Viene quindi rilevata l'apparente contraddizione tra il principio della rilevanza economica del servizio idrico integrato, che la decisione in commento afferma, ricollegandolo a principi di origine comunitaria, e la successiva decisione con la quale la medesima Corte ha ritenuto ammissibile il referendum abrogativo avverso lo stesso art. 23-bis, finalizzato proprio all'affermazione dell'opposto principio della natura non economica e quindi della pubblicizzazione del servizio di erogazione dell'acqua pubblica.