Non sono ammessi più di due referendum abrogativi per ogni anno.
Non sono ammessi più di due referendum abrogativi per ogni anno.
Gli effetti abrogativi del d.lgs. n. 368/2001. La funzione del contratto collettivo nella disciplina del contratto a termine. Un regime sanzionatorio: l'art. 36, secondo comma, d.lgs. n. 165 del n2001. La legittimità costituzionale della disposizione sanzionatoria. I rapporti con l'ordinamento comunitario.
Il 12 e il 13 giugno 2005 si sono svolti in Italia i referendum parzialmente abrogativi della Legge 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita. La facoltà di astensione, esercitata dalla maggioranza degli italiani, ha consentito di salvaguardare quei principi biopolitici fondamentali dei quali la legge si è fatta espressione, tutti riconducibili a imprescindibili valori costituzionali. Tuttavia, nonostante l'esito referendario, la legge 40 continua a sollecitare approfondimenti e dibattiti, soprattutto tra chi - insoddisfatto per i limiti che impone - vorrebbe modificarla in tempi brevi. Eppure, a ben vedere, questa legge tanto criticata e contestata è stata il frutto di precise scelte attuate dal Legislatore, ben consapevole dei principi in gioco innanzi al prevalere della tecnologia riproduttiva nella trasmissione della vita umana. In particolare, due sono le questioni di fondo che ancor oggi ritornano nel dibattito: la violazione della libertà di autodeterminazione procreativa della coppia; e la richiesta di una legittimazione di desideri procreativi, che si vorrebbe trasformare in "diritti": il "diritto alla salute riproduttiva", il "diritto al figlio sano", il "diritto all'eugenetica prenatale". In tale contesto, la riflessione filosofico-giuridica sul significato del progetto procreativo della coppia e sulle dinamiche relazionali che attiva può consentire di recuperare quella dimensione di autentica responsabilità e di amore donativo, che dovrebbe costituire il presupposto etico per compiere delle scelte procreative, nel pieno rispetto di tutti i soggetti coinvolti nelle tecniche che la medicina riproduttiva mette oggi a disposizione e, prima ancora, nel pieno rispetto della propria dignità umana.
Questo dietro-front immotivato, assieme all'implicita abrogazione della contrattazione di prossimità in tema di solidarietà nell'appalto e sui contratti a termine (attuata sin dalla "legge Fornero" e confermata nel "pacchetto lavoro"), rischia di tarpare le ali ad un utile strumento, bistrattato sin dalla sua introduzione, tra mille dubbi di costituzionalità e "referendum" abrogativi.
Non poche sentenze di merito e un recente studio sostengono che le direttive di delega di depenalizzazione specifiche producono effetti abrogativi (delega di depenalizzazione=abrogazione), dal momento in cui entra in vigore la legge di delega (tesi dell'efficacia "ex nunc") ovvero quando scade il termine della delega (tesi dell'efficacia "ex tunc"), nel caso in cui il governo non adotti la disciplina delegata. Questa stessa divaricazione è di per sé sintomatica delle contraddizioni cui vanno incontro entrambe le proposte la cui vera pietra di inciampo è l'opzione dell'esecutivo di adempiere la delega ma non dare seguito ad una specifica direttiva di depenalizzazione. Dottrina e giurisprudenza sull'efficacia abrogativa della delega di depenalizzazione, tuttavia, hanno il merito di avere evidenziato un inedito profilo di criticità della già problematica relazione tra riserva di legge in materia penale e decretazione legislativa.