Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore; o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perchè la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.
Con l'entrata in vigore delle norme del codice sono abrogate le disposizioni del codice per la marina mercantile, approvato con R. decreto 24 ottobre 1877, numero 4146, del regolamento per la marina mercantile approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166, del libro secondo del codice di commercio approvato con R. decreto 31 ottobre 1882, n. 1062, del R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, convertito in legge 31 gennaio 1926-IV, n. 753, del regolamento per la navigazione aerea approvato con R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, nonchè le altre disposizioni concernenti le materie disciplinate dal codice della navigazione, contrarie o incompatibili col codice stesso.
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con le norme della presente legge.
Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le norme del presente codice.
Norme abrogate
Le disposizioni disciplinanti le cartelle fondiarie, ancorché abrogate, continuano a essere applicate alle cartelle in circolazione, a eccezione delle norme che prevedono interventi della Banca d'Italia.
Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo.
Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti ivi previsti.
Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo nelle corrispondenti materie. In caso di violazione, si applicano, con la procedura prevista dall'articolo 195, gli articoli 190, 191, 192 e 193, in relazione alle materie rispettivamente disciplinate.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del presente testo unico sono abrogate le disposizioni ancora in vigore del Titolo V del regolamento di esecuzione del Testo unico 18 giugno 1941, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Restano abrogate le seguenti disposizioni: a) l'articolo 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152; c) l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943; d) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n 33; e) gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39; f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n 50; g) l'articolo 116 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Norme abrogate
Disposizioni abrogate
Gli altri regolamenti e decreti ministeriali previsti dal presente codice, ove sono destinati a sostituire precedenti regolamenti e decreti ministeriali, elencano le norme abrogate, con decorrenza dalla loro entrata in vigore.
Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2, laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo.
Con uno o più decreti integrativi attuativi della delega prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, si provvede all'armonizzazione delle disposizioni del presente decreto con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1.
Le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Norme abrogate
Il rinvio fatto da altre leggi a disposizioni abrogate ai sensi del comma precedente si intende riferito alle corrispondenti norme del testo unico.
Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le presenti norme.
Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto dalle norme rimaste in vigore di cui ai punti h) ed i) del precedente comma, da altre leggi, da regolamenti e da altre norme amministrative, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico.
Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle dell'allegato testo unico.
Sono abrogate tutte le norme per le quali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è tenuta ad effettuare a titolo in tutto o in parte gratuito prestazioni per conto di amministrazioni dello Stato o di enti ed istituti.
Sono abrogate la legge 18 marzo 1926-IV, n. 256, di conversione in legge del R. decreto-legge 7 novembre 1925-IV, n. 1950, contenente disposizioni sul diritto di autore e le successive leggi di modificazione della suddetta legge.
Sono altresì abrogate la legge 17 giugno 1937-XV, n. 1251, di conversione in legge del R. decreto-legge 18 febbraio 1937, contenente norme relative alla protezione dei prodotti dell'industria fonografica e la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, di conversione del R. decreto-legge 5 dicembre 1938-XVII, n. 2115, contenente provvedimenti per la radiodiffusione differita di esecuzioni artistiche, nonché ogni altra legge o disposizione di legge contraria ed incompatibile con le disposizioni di questa legge.
Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.
Norme abrogate
Le lettere b) e f) dell'articolo 103 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono abrogate.
Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le altre disposizioni con essa incompatibili, salvo che la legge stessa preveda tempi diversi per la cessazione della loro efficacia.
Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con la presente legge e, in particolare, il quarto comma dell'articolo 8 ed il quarto comma dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, della presente legge, il Ministro dell'interno trasferisce all'ufficio del Garante il materiale informativo raccolto a tale data in attuazione del citato articolo 8 della legge n. 121 del 1981.
Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24 sono abrogate le disposizioni sugli emolumenti economici previste dalle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni.
Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate.
Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professione forense, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) accertare la vigenza attuale delle singole norme, indicare quelle abrogate, anche implicitamente, per incompatibilità con successive disposizioni, e quelle che, pur non inserite nel testo unico, restano in vigore; allegare al testo unico l'elenco delle disposizioni, benché non richiamate, che sono comunque abrogate; b) procedere al coordinamento del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.
L'entrata in vigore del codice deontologico determina la cessazione di efficacia delle norme previgenti anche se non specificamente abrogate. Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato.
(Disposizioni abrogate).
Sono abrogate le disposizioni delle leggi speciali, incompatibili con quelle degli articoli 195, 196, 200, 201, 202, 203, 209, 211 e 213.
Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni del codice di commercio approvato con Legge 2 aprile 1882, n. 681, relative al fallimento, le disposizioni della Legge 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, della Legge 10 luglio 1930, n. 995, sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti, salvo quanto disposto dall'art. 263, nonché ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del decreto medesimo.
Restano abrogate le disposizioni di leggi speciali concernenti la materia regolata dalle anzidette norme.
Abrogate le rettifiche sulla base del valore normale per i trasferimenti immobiliari
., Segretario Generale del Comune di Gravina in Puglia, rilevato che diversi statuti comunali prevedono maggioranze qualificate per l'approvazione del bilancio di previsione e/o per l'adozione di strumenti urbanistici (atti la cui mancata approvazione determina lo scioglimento del Consiglio Comunale), analizza la legittimità e l'efficacia di dette norme, individuando un percorso di disapplicazione, ove le stesse non siano state tempestivamente, espressamente abrogate.
Con decisione in contrasto con l'orientamento maggioritario, il Tribunale di Catania assume che la dimidiazione dei termini nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo retto dalle norme processual-societarie (ora abrogate) non si applichi qualora, come nel procedimento di opposizione disciplinato dagli artt. 645 e ss. c.c., l'opponente non abbia in concreto assegnato all'opposto un termine inferiore a quello ordinario. Le caratteristiche del processo societario di primo grado, il contenuto e le finalità delle disposizioni in tema di riduzione dei termini processuali convincono invece che, indipendentemente dalla scelta operata dall'opponente, tutti i termini assegnati alle parti ed al giudice nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo in materia societaria rette dalle abrogate disposizioni debbano essere considerati automaticamente ridotti a metà. Solo per la fase d'appello si deve ritenere, invece, preferibile considerare inoperante la dimidiazione di tutti i termini, ancorché in mancanza di pronunciamenti della giurisprudenza, la questione risulti incerta e suscettibile di diverse interpretazioni.
Vi sono dei dubbi però quando la norma stabilisce che risultano abrogate le disposizioni che prevedono che chi risulta "congruo e coerente" rispetto ai risultati degli studi di settore non risulta accertabile. L'abrogazione di tali "coperture" non riguarda, infatti, coloro che si avvarranno del nuovo regime della trasparenza, ma indistintamente tutti coloro che applicano gli studi di settore, visto che la norma viene ad essere eliminata "tout court".
Competenza legislativa regionale e riproposizione di norme abrogate per via referendaria: il caso dei servizi pubblici locali
Il codice civile ha compiuto settant'anni, e molte sue disposizioni sono state abrogate o modificate. Non è così per l'art. 16 Preleggi, che pone la condizione di reciprocità. Il contesto normativo e giurisprudenziale nazionale e sovranazionale è però profondamente mutato, e con tale contesto bisognerà valutarne l'attuale portata.
Tuttavia anche questo significativo arresto giurisprudenziale, pur condivisibile nelle sue conclusioni, è fondato su un apparato argomentativo non del tutto convincente nella ricostruzione del fondamento della competenza degli Uffici doganali, richiamando norme sulla competenza implicitamente abrogate con l'istituzione dell'Agenzia delle dogane, mentre sembra corretta l'esclusione della natura di norma di interpretazione autentica dell'art. 9, comma 3-decies, del D.L. n. 16/2012, sull'Ufficio competente alla revisione delle dichiarazioni doganali.
Il principio di buon andamento dell'amministrazione come limite al fenomeno della c.d. reviviscenza delle norme abrogate
In particolare, ci si pone l'interrogativo se le disposizioni richiamate nel provvedimento (art. 4 R.D. n. 239/1942, art. 2 L. n. 1064/1955 e art. 5, comma 1, L. n. 1745/1962) debbano considerarsi implicitamente abrogate dalla disciplina "medio tempore" intervenuta in materia di protezione dei dati personali (artt. 23 e 24 D.Lgs. n. 196/2003) e dal diritto societario riformato che nel novellato art. 2421 c.c., non recepisce più la regolamentazione di cui alla serie di disposizioni richiamate.