In questo quadro si assiste però, e la sentenza in commento lo conferma, ad una tendenza della giurisprudenza a pervenire ad unopzione interpretativa di fatto abrogante del nuovo sistema.
La disciplina dell'intertemporalità è molto complessa, data l'estesa molteplicità di varianti, a seconda che si faccia riferimento alle fattispecie o ai rapporti o alle norme, e si abbia riguardo alla diversa tipologia, sostanziale o processuale, delle norme stesse, o, ancora, si tenga conto dei rapporti tra norme in relazione ai diversi fenomeni della formale entrata in vigore o della loro efficacia, al diverso modo d'intendere il nesso tra norma abrogante e norma abrogata, alle particolari figure della retroattività o dell'ultrattività delle norme stesse in ragione dei vari momenti in cui si compone il tempo. Risulta quindi di particolare interesse l'analisi della circolare n. 17/E del 2010 nella parte in cui esamina le disposizioni attinenti alla disciplina transitoria dettata per l'applicabilità delle norme della legge n. 69/2009 nell'ambito del processo civile e potenzialmente rilevanti ai fini della loro ricaduta sul processo tributario.
Il presente lavoro si propone di aggiornare lo Studio 1-2012/01 dal titolo "II glifo nell'attività notarile" del maggio 2012, col quale si era proposta un'interpretazione apertamente anti-letterale e sostanzialmente abrogante dell'allora vigente articolo 23 ter del CAD [Codice all'amministrazione digitale]. Detta norma infatti disponeva nel testo originario ed allora vigente la sufficienza del solo timbro digitale o glifo a soddisfare qualsiasi requisito di autenticità o conformità all'originale di un documento, anche ove lo stesso venisse copiato o altrimenti riprodotto o comunque interpolato con mezzi informatici, a prescindere da qualsiasi controllo od intervento dal parte del Pubblico Ufficiale, con conseguenze operative e sistematiche potenzialmente dirompenti. Tale disposizione, incompatibile con il sistema normativo dell'atto autentico, nonché con la natura e l'operatività stessa del timbro digitale è stata nel frattempo corretta, ed il nuovo testo di fatto allineato con le conclusioni già raggiunte in via ricostruttiva da quello Studio. Tali conclusioni appaiono oggi ulteriormente corroborate anche dalle nuove "Linee Guida" emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale sul tema. Data la varietà di tecnologie disponibili, il presente studio pone poi l'attenzione sulla necessità di vigilare la concreta disponibilità di "software" ed "hardware" per la lettura dei glifi adottati dalle singole Amministrazioni: un documento glifato non è di alcuna utilità, neppure in via di suggestione, se il contenuto del glifo non è accessibile. Il notaio potrà dunque legittimamente rifiutare documenti il cui glifo non sia in concreto leggibile.