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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
Il glifo e l'attività notarile. Aggiornamento allo Studio 1-2012/DI. La novella dell'art. 23-ter C.A.D. e le nuove "Linee Guida"
Il presente lavoro si propone di aggiornare lo Studio 1-2012/01 dal titolo "II glifo nell'attività notarile" del maggio 2012, col quale si era proposta un'interpretazione apertamente anti-letterale e sostanzialmente abrogante dell'allora vigente articolo 23 ter del CAD [Codice all'amministrazione digitale]. Detta norma infatti disponeva nel testo originario ed allora vigente la sufficienza del solo timbro digitale o glifo a soddisfare qualsiasi requisito di autenticità o conformità all'originale di un documento, anche ove lo stesso venisse copiato o altrimenti riprodotto o comunque interpolato con mezzi informatici, a prescindere da qualsiasi controllo od intervento dal parte del Pubblico Ufficiale, con conseguenze operative e sistematiche potenzialmente dirompenti. Tale disposizione, incompatibile con il sistema normativo dell'atto autentico, nonché con la natura e l'operatività stessa del timbro digitale è stata nel frattempo corretta, ed il nuovo testo di fatto allineato con le conclusioni già raggiunte in via ricostruttiva da quello Studio. Tali conclusioni appaiono oggi ulteriormente corroborate anche dalle nuove "Linee Guida" emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale sul tema. Data la varietà di tecnologie disponibili, il presente studio pone poi l'attenzione sulla necessità di vigilare la concreta disponibilità di "software" ed "hardware" per la lettura dei glifi adottati dalle singole Amministrazioni: un documento glifato non è di alcuna utilità, neppure in via di suggestione, se il contenuto del glifo non è accessibile. Il notaio potrà dunque legittimamente rifiutare documenti il cui glifo non sia in concreto leggibile.