In Italia, questa rinnovata attenzione verso la confisca si è tradotta in una progressiva perdita di centralità del modello congegnato nella parte generale del codice Rocco, e nella parallela proliferazione di forme speciali di ablazione patrimoniale forgiate a misura del tipo di criminalità da fronteggiare. Nella rassegna che segue ci proponiamo di tratteggiare le linee fondamentali di tale evoluzione e i problemi da essa sollevati, attraverso un confronto trasversale tra la disciplina di portata generale dettata dall'art. 240 c.p., e gli elementi innovativi recati dalle più importanti ipotesi particolari di confisca recentemente introdotte nello stesso codice o nella legislazione speciale.
Modena 8 giugno 2006 in tema di amministrazione di sostegno e ablazione piena della capacità di agire per ogni atto di natura patrimoniale; Trib. Bologna 5 settembre 2005 in tema di risarcimento del danno non patrimoniale per la vittima di abusi sessuali; Trib. Ancona sez. I civ. 9 gennaio 2006 in tema di conseguenze dell'annullamento di delibera societaria a contenuto negativo; Trib. Palermo sez. III civ. 28 giugno 2006 in tema di irrilevanza del concetto di insidia nella responsabilità ex art. 2051 c.c.
Diversamente, l'interdizione, provoca una totale ablazione della capacità d'agire del soggetto, diretta a tutelare, in primo luogo, gli interessi patrimoniali, dell'interessato, ponendo in secondo piano i bisogni personali. b) Gli indici di opportunità dell'istituzione dell'amministrazione di sostegno, in caso di revoca dell'interdizione giudiziale. Gli indici di opportunità, relativi all'istituzione dell'amministrazione di sostegno, in caso di revoca dell'interdizione, dovranno, quindi, prendere in considerazione, i bisogni personali del soggetto debole; potranno rilevare, inoltre, la condizione di infermità residua dell'interessato, ovvero gli interessi patrimoniali del destinatario della misura. c) Non necessarietà, dell'amministrazione di sostegno, in caso di recuperata autonomia, da parte del destinatario della misura. L'applicazione della misura protettiva sarà, in ogni caso, da escludersi, ove il soggetto abbia riacquistato un sufficiente grado di autonomia, tale da renderlo idoneo alla cura della propria persona e delle proprie risorse economiche.
La sentenza del Tribunale di Napoli in commento rappresenta l'occasione per affrontare le delicate questioni concernenti il riparto di giurisdizione in materia di ciclo dei rifiuti e la possibile ablazione della potestas iudicandi del giudice ordinario sul diritto fondamentale all'ambiente salubre.
Le due massime che sono state estrapolate dalla sentenza in commento segnano una importante svolta interpretativa nell'ambito del sistema di prevenzione penale con specifico riguardo agli strumenti di ablazione reale. Si tratta di due principi di diritto fortemente interconnessi, l'uno il precipitato giuridico dell'altro. La possibilità, così come già chiaramente si trae dalla lettera della legge, di applicare una misura di prevenzione patrimoniale a prescindere dal presupposto della attualità della pericolosità del soggetto proposto significa connotare tale meccanismo di un indiscutibile contenuto afflittivo. Da ciò deriva, così come sottolineato dalla Corte, che l'istituto "de quo" debba essere ricondotto non più nell'alveo delle misure di sicurezza, ma all'interno di quello delle sanzioni penali, per cui allo stesso dovrà applicarsi il principio di irretroattività rispetto a fatti verificatesi prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni.