Se il sordo, il muto o il sordomuto non sa leggere o scrivere, l'autorità procedente nomina uno o più interpreti, scelti di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui.
Se il sordo, il muto o il sordomuto non sa leggere o scrivere, l'Autorità che deve esaminarlo nomina uno o più interpreti, scelti di preferenza tra le persone abituate a trattare con lui, osservando nel resto le disposizioni relative agli interpreti.
Ove il sordo non sappia leggere, deve intervenire all'atto un interprete, che sarà nominato dal pretore del mandamento tra le persone abituate a trattare con esso e che sappia farsi intendere dal medesimo con segni e gesti.
Se il sordomuto non sa o non può scrivere, l'ufficiale dello stato civile riceve la richiesta per mezzo di un interprete, scegliendolo di preferenza tra le persone abituate a trattare con il sordomuto. L'interprete deve prestare il giuramento di bene e fedelmente adempiere all'incarico che gli è conferito.