Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti che siano iscritti nelle liste di collocamento o che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni Regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.
Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.
Il disposto del comma precedente non si applica quando si tratti di locazioni stipulate per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria.
Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano: a) alle locazioni stipulate per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, salvo che il conduttore abiti stabilmente nell'immobile per motivi di lavoro o di studio; b) alle locazioni relative ad alloggi costruiti a totale carico dello Stato per i quali si applica il canone sociale determinato in base alle disposizioni vigenti; c) alle locazioni relative ad alloggi soggetti alla disciplina dell'edilizia convenzionata; d) alle locazioni relative ad immobili inclusi nelle categorie catastali A/8 e A/9.
Locazioni non abitative e risarcimento danni ex art. 1591 c.c. per il periodo successivo al regime transitorio della legge n. 392 del 1978
La sentenza si pone in contrasto con l'orientamento maggioritario, in quanto stabilisce che se le parti non hanno convenuto un temine di durata del rapporto, il comodatario è tenuto a restituire il bene non appena il comodante lo richieda, senza prestare la dovuta rilevanza al vincolo di destinazione del bene alle esigenze abitative familiari, accordato dalle parti contraenti con il contratto di comodato.
Temi controversi in materia di locazioni abitative
Le cessioni di unità immobiliari abitative, ottenute dal frazionamento e dalla riclassificazione di un fabbricato strumentale per natura precedentemente sottoposto ad interventi di recupero qualificati, costituiscono operazioni imponibili IVA se poste in essere dall'impresa che ha effettuato, anche tramite appalti, gli interventi entro quattro anni dal termine dei lavori di recupero. Sull'operazione in esame non esplica effetto la previsione di indetraibilità oggettiva dell'imposta relativa ai fabbricati abitativi.
Per i contratti di locazione di immobili urbani destinati al soddisfacimento di esigenze abitative stabili e primarie, stipulati o rinnovati nella vigenza della l. n. 392/1978, trova applicazione lo speciale regime normativo c.d. dell'equo canone che garantisce un'ampia tutela del diritto del conduttore ad una stabile abitazione soprattutto grazie alla previsione imperativa di una durata minima del rapporto e di una misura massima del canone (art. 79, primo comma). Nessun limite di durata né di misura del corrispettivo incontra invece la stipulazione di contratti di locazione abitativa destinati a soddisfare esigenze abitative solo transitorie (art. 26, lett. a). A fronte di tale rigida distinzione normativa, nella prassi è frequente il ricorso alla simulazione relativa del contratto (art. 1414, secondo comma, c.c.) per la realizzazione di finalità elusive del regime vincolistico. La prova della natura simulata dell'uso abitativo transitorio dichiarato nel contratto di locazione deve essere fornita dalla parte che agisca in giudizio per ottenere l'esatta determinazione del canone e la restituzione delle somme pagate in eccedenza. Nel caso di specie il contratto dissimulato di locazione abitativa effettivamente primaria, stipulato per un canone e una durata non corrispondenti a quelli legali, è illecito per contrasto con l'art. 79, l. n. 392/1978: il conduttore può quindi dimostrare il carattere fittizio della clausola sulla transitorietà dell'uso anche tramite testi e presunzioni, ai sensi dell'art. 1417 c.c. Nel solco di un consolidato orientamento, la Cassazione ribadisce la necessità della prova dell'accordo delle parti sulla diversa destinazione d'uso della res locata ai fini dell'applicazione dell'equo canone al contratto, ravvisando l'accordo simulatorio nella condivisa consapevolezza di entrambe le parti sull'effettiva destinazione primaria del bene, desunta da una serie di indici inequivocabili. Sotto questo profilo la sentenza si riallaccia ai più moderni principi europei in materia di formazione dell'accordo e conclusione del contratto: anche in assenza di una piena reciprocità dialogica delle manifestazioni del consenso, un accordo può evincersi da comportamenti delle parti univocamente concludenti nel senso della destinazione abitativa stabile e primaria dell'immobile. Secondo la Cassazione, la fittizia pattuizione di un uso transitorio al fine di eludere le prescrizioni imperative della legge sull'equo canone integra gli estremi di una "simulazione relativa in frode alla legge". L'esplicito richiamo al negozio fraudolento può essere inteso come significativo indice di una precisa tendenza giurisprudenziale ad estendere il regime probatorio agevolato del contratto dissimulato illecito (art. 1417 c.c.) anche a fattispecie di violazione indiretta delle norme inderogabili della l. n. 392/1978. In ultima analisi, l'ampliamento di tutela del conduttore si giustifica in ragione della rilevanza costituzionale del diritto alla casa di abitazione, alla cui protezione si ispira la disciplina vincolistica della legge sull'equo canone.
LA. conclude richiamando i possibili rimedi, fra cui ulteriori proposte di legge a tutela delle detenute madri(in particolare lultimo disegno di legge, presentato al Senato) nonché alcune soluzioni abitative diverse dalla struttura carceraria, che già sono state adottate a livello locale nel tentativo di risolvere il problema della presenza di bambini dietro le sbarre.
La soluzione appare condivisibile in quanto la fruizione della disciplina relativa alla prima casa ad una pluralità di unità catastali si articola nella dimostrazione della pertinenzialità rispetto all'unità "base" e dell'utilizzo congiunto di più unità abitative come propria dimora principale.
La sanatoria per le sole morosità abitative: il contrappeso di un carico non più esistente
Il mutamento del quadro normativo, conseguente alla l. n. 431 del 1998, rende in realtà la limitata applicazione della sanatoria della morosità alle locazioni abitative il contrappeso di un carico non più esistente.
L'ordinanza, resa all'esito di un ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa, esamina la possibilità di disporre coattivamente l'ampliamento di una servitù di passaggio, in ipotesi di fondo non intercluso, quando l'ampliamento di detta servitù non risponda ad esigenze dell'agricoltura o dell'industria, ma alle esigenze abitative di un disabile. Valutata la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda cautelare atipica, il Tribunale di Catanzaro, aderendo all'interpretazione dell'art. 1052 c.c. fatta dalla Corte costituzionale, costituisce una servitù di passaggio con mezzi meccanici su un'area di proprietà condominiale e a favore di un immobile adibito a civile abitazione - con antistante area di parcheggio - di proprietà esclusiva di un disabile con ridotta capacità motoria.
La Suprema Corte, proseguendo nel suo indirizzo giurisprudenziale favorevole al contribuente, precisa che anche agli immobili classificati catastalmente nelle categorie non abitative va applicato tale regime impositivo ed a tal fine possono essere utilizzati tutti gli opportuni metodi tecnico-matematici per la determinazione della base imponibile.
La Corte di cassazione dà il via libera ai benefici «prima casa» anche in presenza di alloggi già posseduti purché inidonei a soddisfare le esigenze abitative dell'acquirente. E' questa l'importante novità segnata dall'ordinanza n. 100 del 2010 con cui viene confermata, nonostante la mutata formulazione dell'attuale testo normativo, la validità di una interpretazione soggettiva inaugurata e radicatasi con riguardo alla previgente disciplina. Una linea interpretativa, quella confermata dalla Suprema Corte, che trova un ulteriore avallo nella recente elaborazione giurisprudenziale e getta lunghe ombre sulla correttezza di una univoca e più che decennale prassi applicativa.
Il provvedimento di più immediato interesse riguarda la possibilità, concessa alle persone fisiche, di optare sin dal 2011 per la cedolare secca sugli affitti delle unità abitative e relative pertinenze. Altre novità normative hanno riguardato il differimento da quattro a cinque anni del termine, calcolato dalla fine lavori, per la cessione imponibile all'IVA delle unità abitative e relative pertinenze. E' stata rivista l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali nelle operazioni di leasing immobiliare, allineando il regime a quello che sarebbe risultato da un acquisto diretto da parte del conduttore. Il 30 aprile 2011 sono poi scaduti i termini per la regolarizzazione delle c.d. case "fantasma", oggetto di n rilievo aerofotogrammetrico, ma non risultatiti in catasto. E' già prevista dal provvedimento, con effetto dal 2014, la riformulazione dell'ICI sotto forma di imposta municipale propria (IMU), con assorbimento di alcune componenti reddituali per le persone fisiche e la semplificazione di tutte le imposte indirette sui trasferimenti immobiliari.
Una recente decisione di legittimità, riconoscendo il diritto dei nonni-comodanti a conseguire la restituzione dell'immobile adibito a casa familiare in cui vivono i nipoti, ha messo in discussione il principio, sancito dalle Sezioni Unite, secondo cui il diritto del proprietario alla restituzione dell'immobile concesso in comodato ed adibito a casa familiare può essere limitato ove sia possibile ricostruire sulla base della comune intenzione delle parti un termine implicito di durata coincidente con le esigenze abitative del nucleo familiare del comodatario. Poiché anche altre decisioni di legittimità affermano il diritto del comodante a conseguire la restituzione del proprio bene ex art. 1810 c.c., appare opportuno ricostruire le persistenti incertezze interpretative e verificare in che termini sia stata limitata la portata della decisione delle S.U.
L'assegnazione è sempre possibile quando la casa familiare è in proprietà; si discute quale sia il regime da applicare se il titolo di godimento è costituito da un diritto reale minore: se la casa è in locazione è la stessa legge che prevede la successione nel contratto del coniuge assegnatario; se la casa è in comodato precario le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto di dover configurare un vincolo di destinazione dell'immobile alle esigenze abitative familiari idoneo a conferire all'uso cui la cosa deve essere destinata il carattere di termine implicito della durata del rapporto, la cui scadenza è strettamente correlata alla destinazione impressa, con la conseguenza che il comodante può chiedere la restituzione dell'immobile solo nell'ipotesi di sopravvenienza di un bisogno proprio segnato dai requisiti della urgenza e della non previsione. d) Trascrivibilità del provvedimento di assegnazione ed opponibilità dell'assegnazione ai terzi. La I. n. 56/2006 prevedendo che il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili ai terzi ai sensi dell'art. 2643 c.c. ha eliminato il richiamo all'art. 1599 c.c. contenuto nella previgente normativa. Sembra pertanto che il provvedimento di assegnazione non trascritto non possa essere opponibile al terzo, nuovo proprietario, neppure nel termine del novennio. Sorge il problema di prevenire gli atti di disposizione del bene effettuati in data antecedente alla emissione ed alla trascrizione del provvedimento di assegnazione, atteso che la nuova normativa non prevede la trascrivibilità della domanda di assegnazione secondo il modello della pubblicità prenotativa di cui agli artt. 2652 e 2653 c.c.
Con riferimento al diritto all'integrazione del corrispettivo spettante al costruttore-venditore per il riconoscimento del diritto d'uso in capo ai singoli acquirenti delle unità abitative, la Suprema Corte ha stabilito l'importante principio in base al quale il termine prescrizionale del predetto diritto al conguaglio inizia a decorrere già dal momento della richiesta giudiziale dei condomini che agiscono in forza della nullità della compravendita che abbia escluso l'area di parcheggio; richiesta eventualmente conosciuta anche con la notificazione dell'atto di chiamata in causa del venditore da parte del terzo compratore dell'area vincolata a parcheggio, senza che occorra attendere il passaggio in giudicato della sentenza che accerti la pretesa al diritto d'uso degli acquirenti.
La decisione in esame, tramite una condivisibile applicazione dei criteri di interpretazione del testamento mirati a estrapolare la volontà effettiva dell'ereditando al di là del tenore letterale della scheda, ha riconosciuto che il legato di usufrutto di uno specifico immobile destinato a soddisfare le esigenze abitative della convivente di fatto possa estendersi ad un diverso immobile in cui la coppia - la cui comunanza di vita si è nel complesso protratta per oltre venti anni - abbia medio tempore trasferito stabilmente la residenza. Si tratta di un precedente che, grazie agli evocati canoni di ermeneutica negoziale, finisce con l'assicurare alla convivente sopravvissuta una tutela venata da ragioni di solidarietà accreditate dai fondamenti costituzionali del diritto civile.
[Azienda territoriale per l'edilizia residenziale], dell'assegnazione in godimento di alloggio da parte di cooperativa edilizia, della cessione di immobile acquisito dal coniuge in sede di accordi di separazione personale a divorzio, della cessione di immobile pervenuto a seguito di risoluzione di donazione per mutua dissenso, della consolidazione di nuda proprietà ed usufrutto (nello specifico, cessione dell'immobile nei cinque anni dall'acquisto dell'usufrutto), della cessione di immobile acquisito per usucapione, della servitù di passaggio su fondo rustico e rinuncia a servitù di non edificare ed infine della cessione di immobile acquistato con le agevolazioni ''prima casa", ma non adibito ad abitazione principale e cessione di immobile adibito di fatto ad abitazione principale, ma non censito al "catasto fabbricati" in una delle tipologie abitative. Considerata la varietà delle caratteristiche dei beni immobili che nella prassi formano oggetto delle cessioni a titolo oneroso, ne consegue che, in taluni casi, non è agevole ricondurre le diverse ipotesi alle fattispecie imponibili di cui all'art. 67, primo comma, lettera b) del Tuir; in particolare, è spesso di non immediata comprensione se una specifica ipotesi concreta sia ascrivibile alla fattispecie normativa di cui alla prima parte dell'art. 67, primo comma, lettera b), del Tuir che contempla l'imponibilità delle plusvalenze derivanti da "cessione a titolo oneroso di beni immobili [fabbricati e terreni agricoli n.d.r.] acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquistati per successione e le unità urbane che per la maggior parte del tempo intercorso tra l'acquisto a la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari" ovvero alla fattispecie di cui alla seconda parte del predetto art. 67, che prevede in ogni caso l'imponibilità delle "plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione". Ciò posto, prendendo le mosse dalla casistica a disposizione, è parso utile procedere, attraverso lo strumento della rassegna, alla definizione della nozione ed all'identificazione del bene plusvalente. Si è pertanto esaminata l'ipotesi di cessione di lastrico solare e di parcheggi a raso, quella di cessione di scantinato pertinenziale, di cessione di fabbricato in corso di costruzione, quella, ancora, di cessione di terreno ricadente in zona agricola con limitati indici di edificabilità (in particolare, EP - Agricola produttiva) ed infine l'ipotesi di cessione di fabbricati inseriti in un piano di recupero. Lo studio affronta poi l'esame dell'art. 68, commi 1 e 2, del Tuir, facendo rinvio ai precedenti studi sull'argomento per quel che riguarda considerazioni di carattere generale relative alla determinazione della base imponibile. Ci si sofferma, in particolare, su alcune ipotesi di specie che presentano profili di maggiore problematicità quanto al calcolo del differenziale. Si procede poi con l'esame dell'istituto della rideterminazione del valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola, evidenziando in special modo le novità normative contenute nel d.l. 13 maggio 2011, n. 70. Lo studio si conclude con un paragrafo dedicato all'imposta sostitutiva, in cui si forniscono alcune indicazioni, attese le difficoltà di carattere procedurale relative all'esercizio dell'opzione della predetta imposta.
Il d.lg. n. 23 del 2011, oltre ad introdurre il regime fiscale alternativo della "cedolare secca" sui canoni delle locazioni abitative, ha previsto nuove sanzioni civili per i contratti di locazione ad uso di abitazione non registrati, nonché per le simulazioni concernenti il canone di locazione.
Particolare attenzione è dedicata, da una parte, all'attuale tendenza alla valorizzazione dell'autonomia delle parti interessate; dall'altra, alla tutela del superiore interesse dei figli, pure per quanto concerne le loro esigenze abitative.
.), dell'assegnazione in godimento di alloggio da parte di cooperativa edilizia, della cessione di immobile acquisito dal coniuge in sede di accordi di separazione personale o divorzio, della cessione di immobile pervenuto a seguito di risoluzione di donazione per mutuo dissenso, della consolidazione di nuda proprietà ed usufrutto (nello specifico, cessione dell'immobile nei cinque anni dall'acquisto dell'usufrutto), della cessione di immobile acquisito per usucapione, della servitù di passaggio su fondo rustico e rinuncia a servitù di non edificare ed infine della cessione di immobile acquistato con le agevolazioni "prima case", ma non adibito ad abitazione principale e cessione di immobile adibito di fatto ad abitazione principale, ma non censito al "catasto fabbricati" in una delle tipologie abitative. Considerata la varietà delle caratteristiche dei beni immobili che nella prassi formano oggetto delle cessioni a titolo oneroso, ne consegue che, in taluni casi, non è agevole ricondurre le diverse ipotesi alle fattispecie imponibili di cui all'art. 67, primo comma, lettera b) del Tuir; in particolare, è spesso di non immediata comprensione se una specifica ipotesi concreta sia ascrivibile alla fattispecie normativa di cui alla prima parte dell'art. 67, primo comma, lettera b), del Tuir che contempla l'imponibilità delle plusvalenze derivanti da "cessione a titolo oneroso di beni immobili [fabbricati e terreni agricoli n.d.r.] acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquistati per successione e le unità urbane che per la maggior parte del tempo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari" ovvero alla fattispecie di cui alla seconda parte del predetto art. 67, che prevede in ogni caso l'imponibilità delle "plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni: suscettibili di utilizzazione·edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione". Ciò posto, prendendo le mosse dalla casistica a disposizione, è parso utile procedere, attraverso lo strumento in rassegna, alla definizione della nozione ed all'identificazione del bene plusvalente. Si è pertanto esaminata l'ipotesi di cessione di lastrico solare e di parcheggi a reso, quella di cessione di scantinato pertinenziale, di cessione di fabbricato in corso di costruzione, quella ancora, di cessione di terreno ricadente in zona agricola con limitati indici di edificabilità (in particolare, EP - Agricola produttiva) ed infine l'ipotesi di cessione di fabbricati inseriti in un piano di recupero. Lo studio affronta poi l'esame dell'art. 68, commi 1 e 2, del Tuir, facendo rinvio ai precedenti studi sull'argomento per quel che riguarda considerazioni di carattere generala relative alla determinazione della base imponibile. Ci si sofferma, in particolare, su alcune ipotesi di specie che presentano profili di maggiore problematicità quanto al calcolo del differenziale. Si procede poi con l'esame dell'istituto della rideterminazione del valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola, evidenziando in special modo le novità normative contenute net d.l. 13 maggio 2011, n. 70. Lo studio si conclude con un paragrafo dedicato all'imposta sostitutiva, in cui si forniscono alcune indicazioni, attese le difficoltà di carattere procedurale relative all'esercizio dell'opzione della predetta imposta.
A seguito della riforma sono stati modificati molti articoli del codice civile e sono state introdotte norme più compatibili con le moderne condizioni abitative rispetto alla disciplina risalente al 1942. Alcuni obiettivi inizialmente proposti sono stati però ridimensionati ed è stato confermato il modello di condominio inteso come comproprietà rispetto ad altre proposte iniziali che avevano posto l'accento sulla possibilità di introdurre maggioranze assembleari vicine ai criteri applicati in ambito societario. Tra le novità più rilevanti introdotte dobbiamo ricordare la possibilità di modificare le destinazioni di uso delle parti comuni nell'interesse del condominio, la diminuzione dei "quorum" deliberativi che permetterà di rendere più facile lo svolgimento delle assemblee, l'obbligo di formazione periodica degli amministratori, nonché nuovi obblighi per assicurare una maggiore trasparenza di gestione e migliorare i rapporti tra amministratore e singoli condomini. Anche se molte novità si limitano semplicemente a recepire orientamenti giurisprudenziali già consolidati, si tratta di una riforma che va accolta positivamente perché riordina il quadro normativo generale diminuendo la possibilità di contenziosi.
Assumendo che la finalità dell'agevolazione non sia quella di soddisfare le effettive necessità abitative dell'acquirente il requisito della fissazione della residenza o dello svolgimento dell'attività lavorativa può essere considerato come un dato meramente formale volto a delimitare l'ambito oggettivo dell'agevolazione al momento della sua applicazione, ma non a caratterizzarne la finalità. Quindi, nel caso in cui il contribuente non ottemperi all'intento di trasferire la residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile, il beneficio pare applicabile se il soggetto svolge la sua attività lavorativa nel medesimo Comune.
Locazioni abitative, novità positive dal Governo e dalla Consulta
Comodato precario ed esigenze abitative della famiglia
., dacché la specifica destinazione alle esigenze abitative della famiglia risulta idonea a conferire all'uso cui la cosa doveva essere destinata il carattere di termine implicito della durata del rapporto, la cui scadenza non è determinata ma è strettamente correlata alla destinazione impressa ed alle finalità cui essa tende. Nel commento si mette in evidenza come gli interventi giurisprudenziali impongano di spingersi oltre, fino ad un ripensamento dell'intera figura contrattuale di comodato di casa familiare, che verrebbe a dotarsi di caratteristiche proprie. In mancanza, dovrebbe concludersi per una soluzione diversa che tuteli al pari i contrastanti interessi coinvolti e giungere, così, ad escludere la possibilità stessa che un immobile concesso in comodato possa costituire oggetto di assegnazione in sede di separazione e divorzio.
Al di là del merito della normativa reiterata, concernente sanzioni palesemente irragionevoli per violazioni inerenti alla tassazione delle locazioni abitative, deve auspicarsi un intervento rigoroso della Corte, tale da scongiurare anche per il futuro, e per qualsiasi materia, così palesi sconfessioni ad opera del Parlamento delle statuizioni del Giudice delle leggi.
Non convince tuttavia il rilievo secondo cui non sarebbe possibile ricorrere al meccanismo della valutazione automatica, che, quale preclusione all'accertamento, opera nei confronti di tutti gli atti che abbiano per oggetto beni immobili e non per le sole cessioni di unità abitative.
Dalla Commissione tributaria provinciale di Milano arriva la seconda sentenza, dopo quella della Commissione di Reggio Emilia, che smentisce la tesi dell'Agenzia delle entrate, secondo la quale il regime della cedolare secca sugli affitti non troverebbe applicazione per gli immobili locati a soggetti che agiscano nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni, anche in caso di successiva locazione da parte di questi ultimi per finalità abitative. Posto che, in effetti, la legge non prevede alcun requisito soggettivo in capo al conduttore, è auspicabile che l'Agenzia si adegui prontamente a quanto confermato dalla giurisprudenza, così evitando che si alimenti un irragionevole (e costoso) contenzioso.
La Corte costituzionale interviene nuovamente sulla questione delle eccezionali sanzioni introdotte nel 2011 nei riguardi delle violazioni relative alle locazioni abitative. Questa volta, la pronuncia è dovuta alla pervicacia - degna di miglior causa - con la quale il legislatore ha voluto riportare surrettiziamente in vita disposizioni che la stessa Consulta aveva dichiarato illegittime; illegittimità che era stata dichiarata per difetto di delega, ma che era stata accompagnata da affermazioni talmente chiare da rendere evidente che una confusa commistione fra disciplina civilistica e fiscale come quella prevista dal sistema sanzionatorio ora definitivamente decaduto non deve trovare spazio nel nostro ordinamento. La sentenza n. 169/2015 evidenzia in modo netto quali siano i limiti del legislatore nel normare fattispecie che già siano state oggetto di pronunce di incostituzionalità, censurando con decisione la scelta di prolungare l'efficacia di disposizioni espunte dall'ordinamento.
In occasione dei lavori di ristrutturazione di un condominio i proprietari delle unità abitative incaricavano uno dei condomini di redigere i progetti necessari ad ottenere le prescritte concessioni edilizie. Al termine degli stessi i condomini proprietari dell'appartamento sito al primo piano riscontravano una diminuzione del volume e della superficie del proprio appartamento. Essi, pertanto, convenivano in giudizio l'ingegnere che aveva redatto i progetti ed il coniuge, proprietari dell'appartamento sovrastane, perché fossero condannati alla riduzione in pristino dei luoghi e al risarcimento dei danni. I convenuti eccepivano l'esistenza di un accordo con cui gli uni acconsentivano all'abbassamento del solaio del proprio appartamento, gli altri cedevano la proprietà esclusiva su un'area di accesso e su un disimpegno comuni. Il Tribunale accoglieva la domanda attorea con sentenza che in secondo grado veniva in parte riformata. Gli appellanti principali ricorrevano per Cassazione.
L'obiettivo dell'articolo è riflettere sul rapporto tra cittadinanza formale e cittadinanza sostanziale, a partire da uno studio di caso che riguarda le politiche abitative per una minoranza etnica, quella dei sinti, composta da persone che possiedono la cittadinanza italiana ma non godono pienamente dei diritti ad essa associati. Dopo aver illustrato come l'aumento della diversità etnica e culturale nelle società occidentali metta in crisi l'idea moderna di cittadinanza, l'articolo indaga le radici storiche dell'alterità delle popolazioni romanì percepita a livello culturale, mettendo in luce come questa si traduca in politiche discriminatorie nei loro confronti. Viene poi analizzato l'intervento di costituzione di un "villaggio" per i sinti promosso dal Comune di Venezia, che si pone come una "terza via" tra l'assimilazione e l'esclusione, mettendone in luce punti di forza e limiti e interrogando si sulla sua capacità reale di fornire una risposta efficace ai bisogni abitativi espressi dai membri di questa minoranza etnica.
La Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) ha operato molti interventi sulla disciplina dei tributi locali, tra i quali il più significativo è l'esclusione della imposizione TASI delle unità abitative destinate ad "abitazione principale" sia per il possessore che per l'utilizzatore. Altri rilevanti interventi hanno riguardato la riduzione del 50% della base imponibile IMU delle abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, da questi utilizzate come abitazioni principale, e la esclusione dall'IMU delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari. È stata, altresì, introdotta la esenzione dall'IMU dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, nonché di quelli ubicati nei Comuni delle isole minori e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. Le agevolazioni, sotto forma di riduzione delle aliquote TASI, hanno riguardato i c.d. fabbricati merce e, sotto forma di riduzione dei tributi IMU e TASI, gli immobili locati a canone concordato.
La riformulazione dell'articolo che nella legge del 1998 sulle locazioni abitative compendiava la disciplina delle nullità del contratto consente di ripercorrere i principali episodi normativi e giurisprudenziali che hanno interessato tale disposizione negli ultimi anni, in modo da spiegare le ragioni che possono aver sollecitato il nuovo intervento legislativo. All'esito, sono illustrati i contenuti della nuova norma ed insieme segnalate le criticità che comunque persistono, determinate da regole che non risolvono il difficile rapporto tra norme civili e norme tributarie.
Appare, infatti, decisiva in conformità all'agevolazione fruita la effettiva destinazione alla vendita e il mantenimento della finalità a soddisfare le esigenze abitative. Tale soluzione, manifestata dalla sentenza della Commissione tributaria regionale Puglia n. 715/2016, appare condivisibile, in quanto coerente con la "ratio legis" della disposizione agevolativa in questione. La pronuncia, poi, si mostra conforme alla giurisprudenza tributaria di legittimità ed alla prassi amministrativa.