Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dell'interdetto o dell'inabilitato.
Se la prima, riguardante l'inapplicabilità, in linea generale, di un'interpretazione estensiva per individuare le operazioni esenti, è certamente in linea con le indicazioni della giurisprudenza comunitaria, maggiori perplessità desta invece la seconda, in quanto esclude la natura assicurativa e il carattere imprenditoriale, per l'avvenuta revoca delle autorizzazioni abilitative all'esercizio dell'attività assicurativa, perché la stessa si è estrinsecata, esclusivamente, in atti di mera liquidazione. Non é infatti lo stato di liquidazione che fa venir meno la natura economica dell'attività esercitata e non è l'assenza di autorizzazione statuale che impedisce il riconoscimento dell'attività di assicurazione.
., secondo cui, con le forme abilitative richieste, sono consentite le liberalità a favore dei propri discendenti in occasione delle loro nozze. In proposito non e mancato chi individua in tale disciplina - piuttosto che un'eccezione - una conferma del divieto di donare a mezzo rappresentanti. e) La donazione dell'incapace naturale. La donazione dell'incapace naturale è annullabile tout court in deroga a quanta previsto dall'art. 428 c.c., che richiede, per l'annullamento degli atti in generale posti in essere da persona incapace di intendere e di volere, la condizione che dall'atto derivi un grave pregiudizio al suo autore, peraltro, la stessa norma, all'ultimo comma, fa espressamente salva ogni diversa disposizione di legge sicché è esclusa ogni forma di contrarietà del regime delle donazioni rispetto al resto del sistema. La ratio della disciplina risiede nell'assenza di controprestazione, propria della donazione, la quale non consente di considerare socialmente apprezzabile e degno di tutela l'affidamento ingenerato, nel donatario, dalla dichiarazione di volontà del donante .