L'illegittimità dell'automatica applicazione di una misura cautelare di tipo preventivo (quale il divieto di contrarre), in presenza di una informativa antimafia atipica, non viene meno per effetto di una sua espressa previsione nel bando di gara; all'Amministrazione non è consentito abdicare a priori all'esercizio della sua discrezionalità, neppure quando questa si manifesti in ambiti assai ridotti.
Vengono tuttavia messi in evidenza i consistenti limiti che incontra l'esercizio della libertà in questione e che possono ricondursi alla tutela di interessi di terzi o della comunità nel suo complesso (limiti esterni) - tra i quali particolare rilevanza assume il rispetto dei doveri costituzionali - ovvero alla salvaguardia della libertà di autodeterminazione stessa (limite interno) , cui il singolo non può abdicare in quanto essa rappresenta la precondizione per la sua appartenenza ad una società democratica. L'A., poi, evidenziando gli aspetti irragionevoli della normativa vigente, propone un bilanciamento in concreto degli interessi in gioco nella materia in esame, effettuando una distinzione tra un "utilizzo diligente" delle sostanze stupefacenti, rispettoso dei limiti individuati nella trattazione e dunque legittimo, ed un "utilizzo negligente", in violazione di detti limiti e pertanto illegittimo. Nell'ultima parte dello scritto, infine, l'A. prende in considerazione alcune delle possibili obiezioni alla tesi sostenuta e si propone di dimostrarne l'infondatezza: in particolare, egli esclude che la soluzione proposta trovi un ostacolo nel rispetto della dignità umana, nell'osservanza delle fonti di diritto internazionale ed europeo che regolano la materia e negli interessi menzionati dall'articolo 5 c.c. (in particolare il "buon costume").
Nel presente contributo si cercherà di offrire qualche spunto, a valere per quelle situazioni che si pongono border line rispetto ai facta dell'odierno decisum, al fine di provare a contemperare i principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa con quello di tutela del know - how del concorrente senza abdicare ad un'impostazione comunitariamente orientata.
Così, il soggetto, a vantaggio del quale potrebbe eventualmente operare l'accrescimento, successivamente all'apertura della successione e all'accettazione della propria quota, non potrebbe abdicare a un meccanismo di ampliamento ipso iure della frazione di eredità già acquistata, che non può rifiutarsi, se non incorrendo nel divieto di rinunzia parziale all'eredità, sancito sempre dall'art. 520 c.c. d) Rinunzie dei legittimarii all'azione di riduzione, e rinunzia all'eredità. Concettualmente e formalmente diversa dalla rinunzia all'eredità, è la rinunzia all'azione di riduzione, la quale, ovviamente, può essere effettuata dai soli legittimarii.
La sentenza di primo grado afferma che la compromissione della funzionalità dell'intero fabbricato, conseguente al ripristino, giustifica la conservazione delle parti difformi mentre, secondo il giudice d'appello, abdicare alla demolizione per l'"eccessiva onerosità" dell'intervento, trasforma l'istituto in una sorta di ''condono mascherato''. Insomma "summum jus". Il conflitto fra le decisioni non è solo interpretativo ma indicativo di una certa ''vetustà'' degli approcci tradizionali al problema e della necessità di una più attuale lettura delle norme nel senso dalla conservazione di quanto realizzato pur nella formale mancanza di titolo ma nella sostanziale compatibilità con il territorio e l'ambiente, considerando gli aumenti di volumetria e di superficie utile nel più ampio schema di perequazione. Troppe volte i ''mini-abusi'' non confliggono con la tutela dell'ambiente e del territorio ma con il puntiglio delle amministrazioni locali: vanno senz'altro evitati e repressi e non scrivendo leggi nuove ma applicando con maggiore decisione (e buon senso) quelle che ci sono.
Dal progressivo accrescimento delle attribuzioni riconosciute all'Unione europea non è però scaturita una proporzionale erosione delle competenze statali, le quali, proprio in materia di immigrazione, più che abdicare alla funzione tradizionale della sovranità sembrano riaffermarla, come un nervo scoperto sulla pelle del progetto europeista. Obiettivo di questo saggio è collocare la disciplina normativa sul tema, all'interno della dialettica tra il livello europeo e quello nazionale, ripercorrendo le tappe principali attraverso cui l'Unione europea ha maturato le attuali competenze in materia di immigrazione, controllo delle frontiere e circolazione delle persone. Questa ricostruzione storico-giuridica, riformulata in chiave sociologica, può servire ad illustrare le ragioni per cui si ritiene di diffidare dalla visione di chi, in quella mole normativa, intravede, seppur "in fieri", i crismi di una politica migratoria europea.
Ed infatti, esclusa la ratia di deflazione processuale che lo ridurrebbe a un mero beneficio ed escluse eventuali resistenze ad applicarla nel timore di abdicare ad una risposta sanzionatoria da parte dello Stato, la particolare tenuità del fatto è diretta a dare piena attuazione ai principi di "extrema ratio" e proporzione della pena, vale a dire ad escludere la pena rispetto a fatti che in ragione del loro scarso disvalore in concreto non la meritano. In questa prospettiva, poiché la sua applicazione, a differenza della depenalizzazione c.d. in astratto, avviene sotto la pressione di interessi - per così dire - esterni al disvalore del singolo episodio criminoso (si pensi ad esempio alle istanze di prevenzione generale derivanti dalla permanenza della punibilità in astratto della fattispecie criminosa). per un coerente impiego dell'istituto si dovrà fare tutto il possibile per non lasciarsi condizionare dalla pressione di tali interessi "esterni".
Modernizzare il diritto successorio non significa dover abdicare a favore del contratto, ma scoprire il valore dell'autonomia privata e le potenzialità dell'atto di ultima volontà. È la centralità della persona umana e non solo il principio di solidarietà (ancor piú se inteso in senso patrimonialistico) la chiave attraverso la quale il diritto successorio attende di essere riletto. Ciò impone di riconoscere la centralità dell'autonomia privata e, dunque, la centralità dell'atto di ultima volontà, come strumento di realizzazione della dignità della persona.