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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
I soggetti legittimati a rinunziare all'eredità
a) Delati incapaci d'agire e persone giuridiche. Mentre, con riguardo all'accettazione dell'eredità, l'ordinamento impone, alle persone fisiche incapaci d'agire, il beneficio d'inventario, per quanto concerne la rinunzia non esistono limiti, in ordine alla legittimazione a compiere la relativa dichiarazione, salvi quelli derivanti dalla natura di atto di straordinaria amministrazione, che richiede la rappresentanza o l'assistenza legale, nonché le necessarie autorizzazioni. b) Ammissibilità delle rinunzie anticipate all'eredità. Il ricevimento, da parte del notaio o del cancelliere del tribunale, di una dichiarazione di volontà, volta a dismettere il futuro diritto di succedere, non potrebbe essere rifiutato, una volta che, dal contesto dell'atto, siano fatte chiaramente risultare le generalità del rinunziante e la sua potenziale posizione ereditaria, cosicché emergerà, con sufficiente evidenza, la circostanza che gli effetti negoziali debbano intendersi differiti al verificarsi dei presupposti della delazione. Ciò è vero per i chiamati in subordine - per rappresentazione e per legge per i rappresentanti legali dei nascituri e per i sostituti nella sostituzione fedecommissaria. c) Inammissibilità delle rinunzie anticipate, da parte di alcuni delati. Gli istituiti sotto condizione sospensiva e i sostituti nella sostituzione testamentaria ordinaria, invece, non possono rinunziare anticipatamente, dato lo speciale divieto, sanzionato, con la nullità, dall'art. 520 c.c., di effettuare rinunzie all'eredità sotto condizione. Così, il soggetto, a vantaggio del quale potrebbe eventualmente operare l'accrescimento, successivamente all'apertura della successione e all'accettazione della propria quota, non potrebbe abdicare a un meccanismo di ampliamento ipso iure della frazione di eredità già acquistata, che non può rifiutarsi, se non incorrendo nel divieto di rinunzia parziale all'eredità, sancito sempre dall'art. 520 c.c. d) Rinunzie dei legittimarii all'azione di riduzione, e rinunzia all'eredità. Concettualmente e formalmente diversa dalla rinunzia all'eredità, è la rinunzia all'azione di riduzione, la quale, ovviamente, può essere effettuata dai soli legittimarii.