(se così fosse, essa sarebbe sempre penalmente rilevante e abbisognerebbe di una causa di giustificazione codificata) bensì nella sua finalità di tutela della salute, bene costituzionalmente protetto anche come interesse della collettività ma, in primis, come diritto fondamentale del cittadino. Sulla perspicua decisione gravano, peraltro, perplessità di carattere medico-legale per le soluzioni giurisprudenziali e le incertezze deontologiche assolutamente prevedibili che potrebbero derivarne.