(Abbattimento di edificio appoggiato al muro comune).
Se il volume d'affari realizzato dal contribuente nell'anno solare è superiore a cinque ma non superiore a ventuno milioni di lire, l'imposta è determinata nel modo seguente: 1) sull'imponibile annuale, se inferiore a ventuno milioni, si opera un abbattimento in misura pari ai cinque sedicesimi della differenza, ripartito proporzionalmente qualora le operazioni imponibili effettuate siano soggette all'imposta con aliquote diverse; 2) l'imposta è ridotta alla metà a titolo di applicazione forfetaria della detrazione prevista nell'art. 19; 3) dall'imposta determinata a norma dei precedenti numeri sono computate in detrazione, in sede di dichiarazione annuale, le somme versate mensilmente o trimestralmente nel corso dell'anno ai sensi degli articoli 27 e 31.
Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: a) i rapporti internazionali e la profilassi internazionale, marittima, aerea e di frontiera, anche in materia veterinaria; l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri ed agli apolidi, nei limiti ed alle condizioni previste da impegni internazionali, avvalendosi dei presidi sanitari esistenti; b) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie, nonché gli interventi contro le epidemie e le epizoozie; c) la produzione, la registrazione, la ricerca, la sperimentazione, il commercio e l'informazione concernenti i prodotti chimici usati in medicina, i preparati farmaceutici, i preparati galenici, le specialità medicinali, i vaccini, gli immunomodulatori cellulari e virali, i sieri, le anatossine e i prodotti assimilati, gli emoderivati, i presidi sanitari e medico-chirurgici ed i prodotti assimilati anche per uso veterinario; d) la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio all'ingrosso, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che per le attribuzioni già conferite alle regioni dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685; e) la produzione, la registrazione e il commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi; f) l'elencazione e la determinazione delle modalità di impiego degli additivi e dei coloranti permessi nella lavorazione degli alimenti e delle bevande e nella produzione degli oggetti d'uso personale e domestico; la determinazione delle caratteristiche igienico-sanitarie dei materiali e dei recipienti destinati a contenere e conservare sostanze alimentari e bevande, nonché degli oggetti destinati comunque a venire a contatto con sostanze alimentari; g) gli standards dei prodotti industriali; h) la determinazione di indici di qualità e di salubrità degli alimenti e delle bevande alimentari; i) la produzione, la registrazione, il commercio e l'impiego delle sostanze chimiche e delle forme di energia capaci di alterare l'equilibrio biologico ed ecologico; k) i controlli sanitari sulla produzione dell'energia termoelettrica e nucleare e sulla produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze radioattive; l) il prelievo di parti di cadavere, la loro utilizzazione e il trapianto di organi limitatamente alle funzioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644; m) la disciplina generale del lavoro e della produzione ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; n) l'omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione; o) l'Istituto superiore di sanità, secondo le norme di cui alla legge 7 agosto 1973, n. 519, ed alla presente legge; p) l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro secondo le norme previste dalla presente legge; q) la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari; le disposizioni generali per la durata e la conclusione dei corsi; la determinazione dei requisiti necessari per la ammissione alle scuole, nonché dei requisiti per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie ausiliarie; r) il riconoscimento e la equiparazione dei servizi sanitari prestati in Italia e all'estero dagli operatori sanitari ai fini dell'ammissione ai concorsi e come titolo nei concorsi stessi; s) gli ordini e i collegi professionali; t) il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali e termali e la pubblicità relativa alla loro utilizzazione a scopo sanitario; u) la individuazione delle malattie infettive e diffusive del bestiame per le quali, in tutto il territorio nazionale, sono disposti l'obbligo di abbattimento e, se del caso, la distruzione degli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione; la determinazione degli interventi obbligatori in materia di zooprofilassi; le prescrizioni inerenti all'impiego dei princìpi attivi, degli additivi e delle sostanze minerali e chimico-industriali nei prodotti destinati all'alimentazione zootecnica, nonché quelle relative alla produzione e alla commercializzazione di questi ultimi prodotti; v) l'organizzazione sanitaria militare; z) i servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché i servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente.
Dopo aver proceduto ad una revisione della letteratura specialistica, essi affrontano le problematiche legate all'accertamento tecnico della responsabilità dell'operatore, soffermandosi in particolare sull'influenza che l'introduzione delle moderne tecniche operatorie è destinata ad avere sui criteri di valutazione della colpa, considerato che esse - consentendo una più efficace visualizzazione intraoperatoria del nervo ricorrente rispetto alle tecniche tradizionali - hanno condotto ad un drastico abbattimento dell'incidenza di lesioni iatrogene permanenti.
Inizialmente viene analizzato il Protocollo di Kyoto che definisce i limiti giuridicamente vincolanti per le emissioni di gas ad effetto serra e prevede meccanismi innovativi di adempimento, orientati al mercato, miranti a contenere i costi di abbattimento delle emissioni. Successivamente viene analizzato l'intervento della UE che, quale firmataria del Protocollo, si è impegnata a ridurre le proprie emissioni di gas serra dell'8% rispetto ai livelli del 1990 nel primo periodo di adempimento compreso tra il 2008 e il 2012.
In particolare, la nuova direttiva prevede la conversione dei crediti CDM e JI in quote del sistema comunitario al fine di sfruttare la possibilità di ridurre le emissioni di gas serra dove i costi di abbattimento sono inferiori e, quindi, di diminuire i costi complessivi di adempimento per gli impianti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva.
Cost. 21 ottobre 2005, n. 392 in tema di legittimità della norma della Regione Friuli che consente che all'esecuzione di piani di abbattimento di fauna nociva procedano anche le riserve di caccia a mezzo dei cacciatori ad esse iscritti; C. Cost. 21 ottobre 2005, n. 391 in tema di estensione del periodo venatorio giornaliero; C. Cost. 14 ottobre 2005, n. 384 in tema di attività di vigilanza sul lavoro; C. Cost. 14 ottobre 2005, n. 383 in tema di riparto di competenze tra Stato e Regioni nel settore energetico; C. Cost. 7 ottobre 2005, n. 378 in tema di modalità di nomina del Presidente dell'Autorità portuale; C. Cost. 30 settembre 2005, n. 355 in tema di legittimità della legge regionale abruzzese istitutiva del Registro regionale degli amministratori di condominio.
Da tale analisi è emersa una significativa diversità di indennizzo tra nuova e la vecchia normativa, particolarmente se rapportata all'introduzione del coefficiente di abbattimento della retribuzione. Pertanto, gli AA. hanno inteso evidenziare come sussista una sostanziale difformità del valore-punto, con ripercussioni economiche sia per l'assicurato che per l'INAIL e come il ruolo del Dirigente Medico dell'Istituto assuma una valenza ancora più determinante con l'attuale regime indennitario.
La peculiarità di tale istituto deve rinvenirsi nella possibilità per le società - la controllante e le controllate - di attuare una compensazione, fiscalmente rilevante, fra utili e perdite all'interno del medesimo gruppo e di addivenire così ad un abbattimento della base imponibile oggetto di tassazione. Il legislatore italiano ha così dato avvio a quel processo di armonizzazione dell'ordinamento italiano con quello di altri Paesi comunitari, che già da tempo (ad esempio la Germania), hanno accordato alle società una siffatta opportunità. Aspetto controverso e oggetto di dibattito, nell'ambito della figura del consolidato, è il tema della responsabilità all'interno del gruppo, tema in corso di modifiche in sede parlamentare, di cui nella redazione del presente articolo si è tenuto conto secondo quanto prescritto nello schema di decreto correttivo.
I quesiti ai quali è stata data risposta riguardano: la nuova disposizione antielusiva in base alla quale le limitazioni previste per il riporto delle perdite fiscali si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto; la norma in base alla quale, in caso di partecipazione al consolidato nazionale, l'eventuale eccedenza di interessi passivi indeducibili generatisi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino un ROL capiente non integralmente sfruttato per la deduzione.
Tale correttivo è stato poi applicato ai dati relativi all'oscillazione 2008 per il settore tariffario "Industria" verificandone gli effetti positivi sia in termini di abbattimento del saldo negativo tra aggravi e sconti e sia in termini di mantenimento dello stesso livello di massa premi oscillata.
In un'ottica di sistema, mentre si deve tendere all'eliminazione dalla sfera del penale di tutti i comportamenti non lesivi di beni costituzionalmente tutelati, nel contempo si deve pervenire alla sostituzione delle sanzioni e misure detentive con sanzioni e misure alternative in tutti i casi in cui la gravità del reato non le renda evidentemente inadeguate, con un evidente abbattimento dei costi per la collettività ed una maggiore speranza di reinserimento del condannato nel tessuto sociale.
La scelta di entrare o meno nella tassazione sostitutiva dipende, ovviamente, dall'ammontare di reddito complessivo dichiarato tenendo conto delle disposizioni di abbattimento della base imponibile, applicabili specialmente con riferimento ai contratti a canone concordato.
La sentenza in rassegna, particolarmente attenta all'effettivo andamento dei rapporti di finanziamento tra la banca e l'imprenditore correntista, al di là della tecnica di contabilizzazione sul conto corrente, consente una più matura, in quanto concreta, riflessione sull'attuale configurazione dell'azione revocatoria fallimentare di rimesse bancarie e sulla modulazione odierna del reale abbattimento dell'esposizione debitoria nei confronti della banca, secondo una più confacente valutazione economica complessiva ex post a superamento di una segmentazione atomistica del rapporto.
La dimensione transfrontaliera assunta dal fenomeno criminale, a seguito del progressivo abbattimento delle barriere nazionali, ha reso improrogabile l'esigenza di instaurare, nell'ambito dei rapporti di cooperazione giudiziaria tra i Paesi Membri, un sistema investigativo unitario in grado di potenziare le operazioni di ricerca e di acquisizione della prova. In questa direzione si è mossa la proposta di direttiva concernente l'ordine d'indagine europeo, ispirata al principio del mutuo riconoscimento e tesa a rendere più agevole il compimento, all'interno dello Spazio giuridico europeo, di un ampio ventaglio di atti investigativi.
Non senza difficoltà, l'autore si destreggia, tra i provvedimenti e le decisioni, tal volta contraddittori, che l'hanno costellata e che hanno portato al plateale abbattimento degli edifici.
Come è noto anche l'attuale periodo storico - economico - sociale, per molteplici ragioni, è contrassegnato da una rinnovata volontà di profonde modifiche normative che tengono conto di un generale obiettivo di abbattimento dei costi e di concentrazione delle responsabilità di amministrazione in capo a meno soggetti ben identificati anche con la diminuzione dei cosiddetti livelli di governo e di responsabilità normative. Come sappiamo, cronologicamente, le riforme partirono in un momento particolare della vita politica e sociale italiana, un momento di emergenza finanziaria ed etica, il cosiddetto periodo di "tangentopoli" ove fu subito chiaro che la riduzione dei costi era solo uno degli obiettivi da perseguire accanto al miglioramento della qualità delle prestazioni e dei servizi. L'attuale periodo ha molti aspetti simili a quelli degli anni novanta del secolo scorso con un rinvigorimento della corruzione in tutte le sue forme (si vedano le inchieste su Mafia capitale, sul Mose o anche su Expo 2015) assieme ad una crisi economica che sta durando oltre i termini previsti. Periodi quindi che si assomigliano ma che hanno anche peculiarità diverse strettamente connesse a contesti sociali, culturali e storici diversi.
Spesso è necessario l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie quando i sistemi di abbattimento e di controllo non mantengono i livelli di esposizione dei lavoratori al di sotto di un certo limite regolamentare o interno previsto. La decisione di utilizzare i dispositivi di protezione individuale deve basarsi sul giudizio professionale, sulla valutazione dei rischi e attraverso le pratiche di gestione del rischio.
Ne discende che, nella dimostrazione del vantaggio tributario, non si potrà porre riferimento al mero abbattimento del reddito (come richiede l'art. 110, comma 7, cit.), ma si dovrà condurre il ragionamento tenendo conto dell'esistenza del gruppo, vale a dire provando che alle minori imposte gravanti su di una società non corrispondono simmetriche, maggiori imposte a carico di un'altra.