Questa prova non può essere ammessa che quando vi è un principio di prova per iscritto, ovvero quando le presunzioni e gli indizi sono abbastanza gravi da determinare l'ammissione della prova.
Queste, anzi, sono entrate abbastanza tardi in un dibattito già annoso. Quali sono gli scopi che un'azienda persegue nell'adottare questo strumento? E qual è il contesto "etico" nel quale tale operazione si inserisce? In questo articolo si ripercorrono sistematicamente finalità e significati di un costume comunicativo (e non solo) che sta investendo il tessuto delle economie.
Dalle elaborazioni effettuate si ottengono dei risultati che tendono a modificare abbastanza nettamente quelli ottenuti dalle precedenti indagini, nel senso che, almeno per alcuni aggregati della finanza locale italiana, sembra emergere un andamento più coerente con un ruolo di tipo anticongiunturale.
D'altro canto, la sola disciplina della concorrenza potrebbe non risultare abbastanza efficace nella promozione di meccanismi di mercato. L'A. definisce i diritti di accesso e di interconnessione alle reti di comunicazione, agli elettrodotti, ai gasdotti, alle strade ferrate, alle bande orarie negli aeroporti e alla rete postale pubblica, e ne individua le forme di tutela, attraverso l'analisi delle discipline specifiche di settore.
Anche la definizione agevolata delle liti potenziali, come le altre misure di «condono» disciplinate dalla Finanziaria 2003, è stata oggetto, sia pure in misura abbastanza contenuta, di talune modificazioni ad opera della legge n. 27/2003, di conversione del d.l. n. 282/2002, tra le quali si segnalano, con riferimento ai processi verbali di constatazione, la riduzione dal 20 al 18% dell'aliquota da applicare ai maggiori comportamenti positivi ed ai minori comportamenti negativi per definire i verbali relativi ad imposte sui redditi, relative addizionali ed imposte sostitutive. E' stato, inoltre, disposto che possono essere oggetto di apposita definizione le violazioni formali eventualmente contestate nel verbale, fermo restando che le sanzioni collegate al tributo rimangono assorbite dalla definizione dei tributi cui si riferiscono; parimenti, sono oggetto di apposita definizione le eventuali violazioni contestate nel verbale riguardanti l'omessa effettuazione di ritenute ed il conseguente omesso versamento da parte del sostituto d'imposta.
Emerge tra gli intervistati l'adesione a modelli di pensiero e comportamento diversificati, ed anche dinamiche di gruppo abbastanza aperte verso l'esterno e non rigidamente consensuali all'interno, con netto rifiuto di comportamenti ed ideologie razziste. Nel tifo e nei comportamenti connessi si riscontra la centralità dei momenti rituali, i cui meccanismi condizionano la comunicazione e gli scontri con gli altri gruppi, mentre appare marginale il ricorso a comportamenti violenti nell'interazione quotidiana extra-stadio.
Sostiene, anche alla luce dei dati recenti abbastanza confortanti sul funzionamento del tentativo di conciliazione obbligatorio pregiudiziale, che quest'ultimo vada mantenuto e rafforzato, estendendo ai rapporti con i privati il modello dettato per i rapporti con le p.a. e investendo risorse sugli organi conciliatori. Sottolinea, più in generale, la necessità di contrastare lo spreco di giurisdizione, che individua tra le cause principali della crisi del processo, e critica una recente circolare del CSM, che a suo dire va in direzione contraria alla specializzazione del giudice del lavoro.
La nota trae spunto dalla decisione pubblicata per tentare di ricostruire in generale i lineamenti di un istituto - quello del sequestro c.d. liberatorio - ancora abbastanza controverso e misterioso. Partendo da una prima, più immediata, impressione che sembrerebbe condurre ad una sovrapposizione del detto istituto o con gli strumenti sostanziali dell'offerta reale e del deposito liberatorio, o con quelli processuali degli "ordinari" sequestri giudiziario e conservativo, e con l'intento di verificare la possibilità di una diversa, più proficua, lettura, viene prospettata, quale possibile soluzione, quella di riferire la previsione al caso dell'asserito obbligato, il quale, pur contestando la pretesa altrui, è ugualmente disposto a mettere a disposizione il bene, intendendo però che questo non passi senz'altro alla controparte, ma venga per intanto bloccato, in attesa che la questione venga decisa.
Le due pronunzie del giudice del riparto intervengono sul tema, caldo, della giurisdizione, per segnare un sostanziale pareggio fra la giurisdizione del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo contenendo, comunque, importanti principi, utili per delineare in modo abbastanza chiaro le regole che sovrintendono al sistema del riparto di giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo.
Nonostante due interventi normativi abbastanza ravvicinati tra loro, quello della Finanziaria 2006 e quello della poderosa opera del T.U. dell'ambiente, il legislatore sembra tradire negli intenti la normativa comunitaria che ispira il nuovo regime di responsabilità per danno all'ambiente. Infatti, facendo riemergere in modo più o meno velato il regime dell'abrogato art. 18 L. n. 349/1986, ripropone in controtendenza rispetto alla direttiva comunitaria 2004/35/CE, cui pretende di dare attuazione, una responsabilità solo formalmente di tipo riparatorio ma che in realtà continua ad essere sanzionatoria.
La sentenza in rassegna conferma la particolare attenzione riservata dal Tribunale di Palermo alle tematiche consumeristiche ed offre all'interprete l'opportunità di individuare in modo abbastanza chiaro il difficile confine fra azioni inibitorie collettive ed azioni individuali.
Una pronuncia della Corte di Cassazione abbastanza recente (Cass. 4 aprile 2006, n. 7848) affronta il delicato e poco discusso problema della rilevanza della malattia del lavoratore ai fini del computo del termine di difesa previsto dall'art. 7, comma 5, St.lav. La Corte afferma che se il lavoratore ha chiesto di essere sentito di persona, il datore deve convocarlo per l'audizione orale. Pertanto, se tale audizione è impedita - e quindi rinviata - per lo stato di malattia del lavoratore, con conseguente sospensione del procedimento disciplinare, il ritardo nel licenziamento non inficia quest'ultimo come carente del requisito della tempestività. L'A. traendo spunto da questa interessante sentenza affronta il problema più generale della rilevanza delle condizioni soggettive del lavoratore nell'ambito del procedimento disciplinare.
La Cassazione torna sul tema del rapporto tra il contratto atipico c.d. di "sale and lease back" e il divieto di patto commissorio, il quale costituisce un classico della nostra letteratura giuridica, con un provvedimento che si pone nel solco di una giurisprudenza abbastanza consolidata, precisando tuttavia in modo abbastanza puntuale quali siano gli indizi rivelatori dell'intento di realizzare, mediante l'utilizzazione dello schema contrattuale del "sale and lease back", una frode all'art. 2744 c.c., norma che vieta appunto il patto commissorio.
Poiché per l'operatore di giustizia la lotta a questo triste fenomeno passa attraverso la conoscenza delle norme antinfortunistiche, conviene conoscere bene il d.lg. n. 494 del 1996 (che proprio dei cantieri edili si occupa), iniziando da una figura abbastanza nuova in questo settore, e cioè quella del committente o del suo alter ego (il responsabile dei lavori).
Un quadro d'assieme abbastanza compiuto è stato fornito ai contribuenti, infine, dal d.m. n. 76/2008, che ha ampiamente integrato le disposizioni di legge, dalle istruzioni al modello UNICO 2008 e dalla circolare n. 46/E del 2008.
L'attuazione della nuova disciplina risulta abbastanza significativa; dai vari Comuni sono già state adottate oltre 500 ordinanze, che riguardano le materie più disparate, dall'accattonaggio molesto alla prostituzione su strada, dall'intralcio alla pubblica viabilità all'abuso di bevande alcoliche. Ai fini di una reale efficacia di tali provvedimenti è indispensabile che si realizzi sul piano pratico un rapporto collaborativo tra le istituzioni, soprattutto tra comuni limitrofi, ed una proficua sinergia tra Sindaco e Prefetto nell'esercizio dei rispettivi ruoli istituzionali.
Il Consiglio delle Comunità europee ha autorizzato l'Italia ad applicare l'esonero da IVA connesso al c.d. regime dei minimi, anche se i fondamenti per simili autorizzazioni, nelle direttive comunitarie sull'IVA, erano abbastanza deboli. Tuttavia il peso specifico di uno Stato fondatore, di fronte ad un organo politico come il Consiglio, è stato decisivo, insieme alla ragionevolezza del limite di esonero richiesto, trascurabile sul piano delle alterazioni della concorrenza. Questo limite, soddisfacente per attività ad alto valore aggiunto, appare però troppo esiguo per tutte le attività di rivendita, né limiti diversificati sarebbero stati accettabili in sede europea, proprio a causa delle alterazioni di concorrenza che avrebbero potuto derivarne. Gli obiettivi di semplificazione, perseguiti dal regime dei minimi, dovrebbero quindi svolgersi nell'ambito dell'IVA, con criteri semplificati di applicazione dell'imposta, che non dovrebbe però essere del tutto eliminata.
L'A. prende in esame le nuove disposizioni che incriminano il delitto di stalking, ragionando, oltre che sui primi problemi di interpretazione in punto di struttura del reato, sulle cause dell'intervento di novella codicistica, legate all'autosufficienza delle tradizionali fattispecie incriminatrici nel dare risposte adeguate a condotte che solo in tempi abbastanza recenti hanno assunto una consistenza casistica meritevole di autonoma considerazione penale.
Entra in tal caso in funzione un meccanismo abbastanza complesso, e inusuale specialmente per l'operatore italiano, ma che, se correttamente compreso ed utilizzato, non solo risponde ad esigenze di efficienza, ma anche contiene in sé gli elementi per frustrare il forum shopping eventualmente messo in opera dal debitore in malafede.
Il confine tra congruità e non congruità è abbastanza labile, affidato alle caratteristiche specifiche del caso concreto ed a parametri non sempre obiettivi ed agevolmente predeterminabili.
L'Autore offre uno spunto di riflessione critica circa il possibile impatto di canoni culturali di difficile assimilabilità su consolidate tradizioni, linguistico-concettuali prima ancora che giuridiche: in tal senso considera le categorie, recentemente introdotte dal legislatore, sia nella Costituzione che nel processo, di ragionevole dubbio e di giusto processo per rapporto all'utilizzo, forse non abbastanza meditato, di formule che non appartengono al nostro sistema interpretativo.
Nell'ambito della normativa urbanistica, la mancata consegna del certificato di agibilità rappresenta uno dei temi più ricorrenti la cui analisi coinvolge in termini abbastanza simili sia il contratto preliminare sia il contratto definitivo di vendita. Le numerose teorie che sono state avanzate in materia si distinguono per il diverso peso che conferiscono alla mancanza del certificato di agibilità rispetto al godimento che può legittimamente trarsi dall'edificio trasferito; in tale contesto, la sentenza in oggetto conferma la tesi per cui tale mancanza determina la risolubilità del contratto, anche se deve ammettersi come la soluzione debba essere più articolata con specifico riferimento ai diversi casi che possono in concreto verificarsi. L'analisi specifica di tali diversi casi risulta altresì necessaria in quanto sul notaio grava la responsabilità di doverne consigliare una esplicita regolamentazione contrattuale che sia la più opportuna in riferimento alla concreta volontà delle parti.
L'operazione di "separazione" dei fatti amministrativi da rilevare non suscita particolare difficoltà quando si tratti di costi (acquisiti) di diretta imputazione, relativi cioè all'area commerciale o a quella istituzionale, mentre più complesso è il caso, peraltro abbastanza frequente, di costi (acquisti) "promiscui" che siano contemporaneamente riferibili sia all'attività commerciale che a quella istituzionale.
Dopo una serie di pronunce abbastanza ondivaghe - doviziosamente riportate nell'articolo - ed il mancato intervento sul tema da parte di un distratto legislatore, l'intervento delle sezioni unite della Corte di Cassazione sembra aver dissipato ogni dubbio sulla questione.
Coordinando la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 36 del 2011 con la prassi e la giurisprudenza sviluppatesi negli ultimi anni in tema di "leverage buy out", è possibile trovare un filo conduttore abbastanza coerente per prevedere quando l'operazione sia maggiormente a rischio di contestazione fiscale.
Alcune modifiche, come quelle sulle comunicazioni, sono abbastanza ovvie, ma altre di rilievo (come quelle sui dirigenti) o di carattere molto speciale (come per i dirigenti sanitari). Le norme sullo scambio tra amministrazioni e su mobilità e assegnazione temporanea dovrebbero favorire un sistema di circolarità fra le varie amministrazioni, più volte tentata e mai realizzata effettivamente. Sul lavoro a tempo parziale c'è un tornare indietro che crea perplessità, anche se con la limitazione di tempi brevi. La normativa sul "benessere di chi lavora" ed ancora una volta pari opportunità promette molto, forse troppo. Alcune norme sul personale pubblico non privatizzato sono, di nuovo, molto specifiche.
Dal caso Reed ad Amanda Knox; ovvero quando il DNA non è abbastanza ...
In conclusione, il bilancio che si tratta è abbastanza critico, anche in considerazione dell'impatto complessivo che i vari e diversi meccanismi previsti dalla manovra in parola sono in grado di determinare sull'ordinamento e del non elevato grado di certezza e stabilità che sono in grado di dispensare. Effetti di cui si avverte già qualche traccia.
Tanto indurrebbe ad una maggiore cautela e tenuto conto altresì delle possibili ricadute sociali del fenomeno (già abbastanza diffuso oltreoceano e destinato a prender piede anche nel contesto europeo) renderebbe forse ammissibile una regolamentazione caso per caso ispirata a forme di paternalismo soft, ancor più auspicabili quando i destinatari degli psicofarmaci potenzianti siano minori inconsapevoli.
Nel saggio si cercano di evidenziare possibili linee di sviluppo e di affermazione della figura, a seconda che essa privilegi le relazioni con l'una o l'altra delle istituzioni appena richiamate, a fronte di una disciplina dettata dall'art. 17 Tue abbastanza ambigua e che lascia indeterminato il "vero volto" dell'alto rappresentante. Peculiare attenzione è dedicata al ruolo dell'alto rappresentante nei confronti del Servizio europeo per l'azione esterna, recentemente istituito, nonché alle peculiari problematiche della politica di difesa comune.
Non vi è dubbio che i calcoli del redditometro applicabile fino al periodo d'imposta 2008 sono basati su alcuni elementi la cui approssimazione è abbastanza evidente, con la conseguenza che i risultati non sono stati molto attendibili. I nuovi valori appaiono invece più corrispondenti alla realtà, si tratta però di capire in che termini sia possibile un'applicazione ''retroattiva'' della nuova metodologia e soprattutto l'effettiva possibilità di eseguire con precisione il confronto dei risultati dei due strumenti.
La prima impressione sull'avvio della "riforma IMU/TARES" [Imposta municipale propria e secondaria/Tributi sui rifiuti e sui servizi] è abbastanza positiva, anche se le novità potrebbero ancora rivelarsi solamente terminologiche e di nomenclatura. Pur non condividendo la strada che "attenua l'imposizione patrimoniale", il sistema, per ora solo promesso, presenta profili di "razionalità" e di "interesse", quanto meno per la "redistribuzione" del "carico fiscale" che potrà produrre. Potrebbe, soprattutto, trattarsi di un'"occasione" per un'effettiva sterzata in senso autonomista nella "gestione" dei "tributi locali", se le incognite politiche e finanziarie che ancora persistono lo consentiranno.
Il tema della deontologia e della responsabilità disciplinare nelle società professionali è abbastanza ignorato, per l'idea che le infrazioni disciplinari possano essere commesse soltanto dai soci indipendentemente dalla struttura societaria. In verità l'analisi dettagliata della legge e del regolamento porta a individuare una serie di principi che riguardano la stessa gestione della società e collegano il comportamento dei soci con le direttive della società. Così vengono in evidenza i temi del segreto professionale e dell'indipendenza, delle incompatibilità e del conflitto di interessi, della pubblicità e degli obblighi di informazione per arrivare alla conclusione che le STP debbono essere uno strumento utile non per rendere più mercantile il servizio professionale, ma per garantirne l'efficienza a beneficio della collettività e senza pregiudizio dei valori esistenti.
In passato i casi di ricorso al "Chapter 9" sono stati abbastanza rari, ma negli ultimi anni essi sono aumentati di numero e, tra di essi, l'insolvenza della città di Detroit, che è in questo momento oggetto di un'accesa battaglia legale, spicca per le sue dimensioni, che ne fanno una delle più grandi procedure d'insolvenza d'America o, come si è espresso Kevyn Orr, il "manager" incaricato dallo Stato del Michigan, quale "emergency financial manager", le Olimpiadi del "restructuring".
Il contributo esamina un profilo abbastanza nuovo del "franchising" e cioè gli effetti sugli affiliati di decisioni di "riorganizzazione aziendale" del "franchisor". Nella "best practice" contrattuale l'ipotesi è disciplinata come facoltà di recesso dal contratto con un ragionevole preavviso. In questa rassegna della giurisprudenza si prendono in esame le reti di distribuzione autoveicoli, dove peraltro esiste una normativa di origine comunitaria, che indica un preavviso minimo e dove la Cassazione da ultimo ha affidato al giudice un ampio potere di intervento per verificare che l'esercizio di quella facoltà non costituisca un abuso del diritto. Per altro verso l'applicazione al "franchising" del divieto di "interruzione arbitraria delle relazioni commerciali" (art. 9 legge subfornitura) al caso di recesso per motivi di "riorganizzazione aziendale" non ha portato a soluzioni soddisfacenti.
Il TAR Sardegna riprende un orientamento abbastanza diffuso nella giurisprudenza amministrativa recente, affermando che l'interesse che giustifica l'annullamento d'ufficio dei permessi di costruire corrisponde all'interesse al rispetto della disciplina urbanistica. Questo orientamento è però da respingere, perché non è coerente con il disposto dell'art. 21-nonies della L. n. 241 del 1990.
Il saggio riprende i risultati più significativi degli studi compiuti da Gaetano Silvestri sul principio della separazione dei poteri e in particolare la tesi secondo la quale, nei sistemi costituzionali contemporanei, l'incompatibilità di più funzioni in capo allo stesso potere sia tuttora vigente e valida, in modo abbastanza rigoroso, soltanto all'interno di ciascun ciclo funzionale dell'ordinamento costituzionale. La tenuta di tale teoria, in grado di salvaguardare le medesime istanze di garanzia e di libertà che erano proprie della dottrina originariamente elaborata da Montesquieu, è misurata considerando da vicino i fenomeni di mondializzazione e le ricadute sull'assetto costituzionale complessivo della crisi economico-finanziaria ancora in corso. Le conclusioni cui si perviene portano a confermare la persistente attualità della formula del non cumulo delle funzioni nelle singole sequenze della vita dell'ordinamento, come quelle assai problematiche dell'indirizzo politico o della revisione costituzionale, ribadendo tutta l'utilità dell'intuizione per la quale, anche nei confronti della sostanza autoritaria tipica delle istituzioni della globalizzazione, si debbano necessariamente costruire argini alle diverse forme di esercizio del potere.
Il più è troppo o non (ancora) abbastanza?
Se l'obiettivo è raggiungere il benessere totale, non c'è ancora abbastanza economia nel diritto comunitario della concorrenza, come mostrano il divieto agli accordi verticali di fissazione dei prezzi e la mancata compensazione della perdita secca nelle azioni di risarcimento danni. Inoltre, il benessere totale può entrare in conflitto con altre finalità economiche, come in particolare la massimizzazione del benessere dei consumatori e la tutela del processo concorrenziale in sé. In secondo luogo, l'approccio più economico della Commissione europea può essere criticato poiché trascura approcci economici alternativi. Un'insufficiente considerazione è rivolta alla possibilità di rivitalizzare i principi di matrice ordoliberale del diritto comunitario della concorrenza, così come l'enfasi sugli effetti di prezzo di breve termine trascura il profilo dell'efficienza dinamica. Infine, gli approcci economici devono innestarsi sul quadro giuridico esistente. In tale prospettiva, ci può essere troppa (o una fallace) analisi economica nel diritto europeo della concorrenza. I modelli economici devono essere tarati per comprendere i mercati reali, e le specificità del sistema giuridico devono parimenti figurare nell'analisi economica. In definitiva, a seconda degli obiettivi da raggiungere vi può essere troppa o non ancora abbastanza economia nel diritto della concorrenza UE.
Esso è "abbastanza giurisdizionale" da giustificare la facoltà dell'organo decidente di sollevare questioni di legittimità costituzionale e l'esperimento di rimedi effettivi per garantire l'esecuzione delle decisioni; ma è anche "abbastanza amministrativo" per poter conservare quelle caratteristiche di snellezza, rapidità, informalità, economicità, che gli consentono di rispondere a una quota rilevante della domanda di giustizia amministrativa. Il ricorso straordinario, dunque, è necessariamente ambiguo: deve essere giurisdizionale; ma non troppo. Non può esistere, se non come ircocervo.
Preliminarmente, peraltro, l'A. affronta alcuni aspetti processuali relativi all'ammissibilità del regolamento di giurisdizione in una fattispecie abbastanza peculiare. Nel merito, viene condivisa la decisione della Corte che ritiene non applicabile una clausola di proroga della giurisdizione nei confronti di un soggetto estraneo ai rapporti interni del trust e questo anche qualora tale soggetto rientri tra i potenziali beneficiari del trust stesso ma abbia proposto un'azione incompatibile con la volontà di avvalersi di tale posizione beneficiaria e volta anzi ad attaccare l'atto istitutivo di trust in quanto lesivo dei suoi diritti ereditari.
Ne deriva un quadro abbastanza complesso in cui l'evidenza del diritto scritto, non ancora applicabile negli Stati membri, stride con il carattere notoriamente vincolante delle statuizioni della Corte di Giustizia.
È opinione abbastanza diffusa che l'Italia abbia acquisito tardivamente la consapevolezza dei rischi cui sono soggetti i sistemi informatici e le reti; il quadro che viene descritto dimostra, al contrario, che nel corso di oltre un decennio sono stati affidati compiti e responsabilità a Enti e organismi di Stato, pervenendo, nel gennaio 2013, all'adozione di un d.p.c.m. che ha definito il "Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico", identificandone gli attori, le responsabilità e le procedure.
Risulterebbe, forse, tra l'altro, meno "necessaria" l'intrusione nell'area dei colloqui tra difensore ed indagato-imputato: area ampiamente tutelata da norme del diritto positivo, costituzionale e sovranazionale, ma mai abbastanza tutelata dalla interpretazione di tali norme.
L'articolo esamina il concetto di provvedimento amministrativo che ha avuto nel tempo un evoluzione interpretativa abbastanza rilevante. Il percorso è iniziato dalla genesi del concetto di provvedimento amministrativo legato a quello di atto amministrativo introdotto per la prima volta dal Merlin nel c.d. "Repertorio di giurisprudenza" del Guyot, per seguire poi le varie voci preorlandiane, la tesi di V.E. Orlando, fino ad arrivare agli studiosi dei giorni nostri. Più precisamente il concetto di provvedimento amministrativo in sé non postula necessariamente un modello di amministrazione autoritativa ma nel tempo, forse, è stato impiegato per sviluppare pienamente i nuovi modelli di amministrazione su basi paritetiche e consensuali. E allora, è necessaria una seria riflessione su una ricostruzione del concetto di provvedimento amministrativo, proprio come suggerito dal Giannini.
In occasione delle prime applicazioni di queste nuove disposizioni da parte degli Uffici stanno emergendo talune questioni anche abbastanza rilevanti. A questo proposito, si ritiene opportuno analizzare alcune delle modifiche più importanti relative, sia al regime generale (D.Lgs. n. 472/1997), sia alle singole fattispecie (D.Lgs. nn. 471 e 473/ 1997), evidenziando le questioni controverse già oggetto di dibattito tra gli addetti ai lavori.
L'art. 13 del Regolamento n. 1346/2000, dopo un certo interesse iniziale, è stato abbastanza trascurato dalla dottrina italiana: e ciò a torto, in quanto esso offre al convenuto in revocatoria un'opportunità di difesa per certo verso inattesa e proprio per questo da tenere ben presente. Ora la Corte di Giustizia con questa pronuncia "Nike" prosegue l'esegesi di tale norma già avviata con la sentenza "Lutz". L'A., mentre ne evidenza l'importanza, rileva peraltro come questi due interventi della Corte, e specialmente quello su "Nike", abbiano fatto luce su aspetti importanti dell'art. 13, ma introducano nel contempo alcuni dubbi assai rilevanti, specialmente per l'operatore italiano. La problematica posta dall'art. 13, e quindi l'individuazione di tutte le possibilità ed opportunità applicative pratiche, non sempre e non tutte positive, è ancora in gran parte da esplorare.
., e ripercorre l'iter argomentativo del collegio che ha portato al rigetto della tesi dei creditori reclamanti, integrando e precisando alcuni passaggi e ampliando il discorso a questioni connesse, in modo da avere un quadro abbastanza completo dei soggetti legittimati a proporre il reclamo avverso il progetto di riparto ed a partecipare a detto procedimento e delle varie forme di accantonamento.
In particolare la decisione della Corte meneghina, pur confermando un orientamento giurisprudenziale e dottrinario abbastanza consolidato in merito alla possibilità di riconoscere tutela ad un progetto di arredamento di interni, si distingue per aver dato una lettura probabilmente più espansiva rispetto al passato con riguardo ai requisiti necessari per l'accesso alla suddetta tutela.
Tali norme si inseriscono in un quadro abbastanza caotico, motivo per cui il legislatore ha previsto anche un'opera di revisione ed efficientamento delle procedure di appalto, degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili da Consip, dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza. Sono, inoltre, rafforzate le misure in materia di conflitto di interesse, in modo da evitare forme di distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.