Quindi, approvata questa legge, avremo che la tassa di successione sarà accertata con un sistema in quattordici Provincie d'Italia, e con un altro sistema in tutte le altre. Questa sperequazione nell'applicazione della tassa si traduce in sperequazione di criteri anche nella riscossione della tassa stessa, e quindi è contro lo Statuto e contro ogni principio di finanza. Per questo, poiché qui la politica non c'entra, sarebbe meglio discuterne con calma in un altro momento; queste sono le ragioni per le quali ho proposto la soppressione di questi articoli; perchè credo che si potrebbe rimettere a una legge speciale di stabilire il modo per accertare i valori imponibili. Del resto non voglio altro se non che questa protesta rimanga consegnata negli atti della Camera.
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Se la rendita è piccola, l'aliquota dovrà esser grossa: se la rendita accertata è grossa, l'aliquota potrà essere piccola; ma quali garanzie presenta il disegno di legge perchè non ci siano abusi? Quale controllo affinchè il processo estimale preceda secondo l'equità?
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Sopra questi dubbi che mi si affacciano alla mente leggendo l'articolo 2 in discussione, mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole relatore e dell'onorevole ministro, affinchè vedano se non sia più conveniente di eliminare senz'altro quest'articolo 2 e di lasciare ai Governo, accertata la vera entità dei danni risentiti dagli infelici abitanti di Casamicciola, di presentare un altro disegno di legge che valga a menomare i danni di quella popolazione. Ma, ripeto, coll'aggiunta di questa disposizione nel disegno di legge che discutiamo, io credo che si venga a creare un tale imbarazzo al Governo, dal quale assai difficilmente saprà uscirne, mettendolo altresì nella necessità più o meno lontana di ritornare innanzi alla Camera a proporre delle modificazioni a questa legge.
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Per tutt'altro è facile intenderci, e si può anche amministrativamente provvedere nell'interesse dellefabbricerie, ma la questione grave che vuole l'onorevole Bembo stabilire si è quella di sostituire alla misura dell'equivalente della conversione, che è scritto nella legge del 1866, un'altra misura assolutamente diversa, cioè quella che alla rendita accertata dellamanomorta sia sostituita una rendita corrispondente al prezzo che risulterebbe dalla vendita che di questi
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Nell'articolo 11 di quella legge fu stabilito che la rendita pubblica da iscriversi a favore dei corpi morali che venivano soppressi, e di quelli i cui beni venivano convertiti, dovessero corrispondere alla rendita accertata per effetto della tassa di manomorta. Corsero pochi mesi e le provincie venete e mantovana ebbero la sorte di trovarsi unite al regno d'Italia. Allora, con decreto reale, avente forza di legge per effetto dei pieni poteri, in data del 14 novembre 1866, essendo stata estesa la detta legge del 7 luglio anche alle nuove provincie, fu dichiarato che la liquidazione della rendita da iscriversi in corrispettivo della conversione dei beni sarebbe, in quelle provincie ove non era in vigore la tassa di manomorta, sarebbe, dico, stata accertata in base alla rendita che serviva per l'applicazione della tassa denominata equivalente di'imposta. Non si conosceva probabilmente allora, anzi certamente, non si conosceva praticamente, da chi emanò il citato decreto reale, la differenza che risultava dall'applicazione di questi due diversi criteri; ma i pratici risultati dimostrarono che, tenendo per base la tassa denominata equivalente d'imposta, si veniva a liquidare, a favore dei corpi i cui beni venivano convertiti, una rendita assai minore di quella liquidata sulla base della tassa di manomorta.
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«Allo stato delle cose, tanto manca che questa dimostrazione siasi data, che non solo non apparisce accertata l'esistenza del reato, ma ne è talmente vaga la indicazione da ignorarsi perfino contro quale reato si tratti di procedere.»
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Supponete questo mezzo milione in mano del ministro, il quale pensi a farne l'uso più rispondente al vero scopo; non certo per incoraggiare i comuni frodatori della legge che facessero su questi sussidi assegnamento per risparmiare a del proprio e lesinare sui maestri vie più; nè per sciupare la somma in isperpero di sussidi dati alla cieca, ai meno bisognosi, ai casi di miseria non accertata. Supponete invece, di che non dubito, un sapiente uso di questa somma, in base ad informazioni precise, a statistiche accurate: e cinquecento mila lire vi rappresentano 10 mila sussidi da cinquanta lire l'uno. Quel vostro famoso aumento del decimo, portato dalla leggo del 1876, nella maggior parte dei casi, nemmeno a queste 50 lire arrivava!
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Ora da ciò ne viene che, sottratti pure a quei 962 milioni 80 o 90 milioni, si aveva pure sempre nel 1864 un reddito molto maggiore dell'odiernamente accertato; mentre al contrario era la floridezza del paese minore assai dell'attuale e la sua efficienza economica molto più limitata, specialmente nella rendita mobiliare; in altre parole si era accertata una rendita maggiore di quasi 400 milioni della odierna. Ciò vuol dire che la frode è precisamente fatta nella scala di questi 400 milioni che noi abbiamo perduti nei ruoli dell'oggi.
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Io penso che se noi non diamo alle agenzie principali un personale maggiore, non potremo mai raggiungere i due grandi scopi che ci prefiggiamo, quelli cioè di avere una maggior rendita imponibile accertata, e minori inconvenienti di applicazione.
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È pericoloso, in materia così delicata e difficile, cambiare le formule quando si dice di non voler cambiare i concetti; possono sorgere dubbi, nuove interpretazioni, discussioni nuove, mentre l'antica formula ha per sè un trentennio di vita ed una giurisprudenza già accertata.
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La seduta di ieri sera fu tolta per la mancanza del numero legale, accertata nella votazione nominale su un emendamento dell'onorevole Beltrami alla classe VII, n. 3.
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