Infatti, quale può essere l'unico motivo, in forza del quale si volle accordare il diritto di eleggibilità ad un professore assunto ai supremi gradi accademici?
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Supponiamo che il legislatore italiano nel dettare la legge elettorale si fosse trovato di fronte ad un professore straordinario elevato ai supremi gradi accademici provveduto di tutti i requisiti che gli accorda la legge austriaca di stabilità, cioè, di irremovibilità, di quasi parificazione al professore ordinario, io vi domando, o signori, se in tal caso potreste ritenere che il legislatore italiano avrebbe avuto un sufficiente motivo per diniegare al professore straordinario provveduto di tutte queste qualifiche accordategli dalla legge austriaca, quel carattere di eleggibilità che egli ebbe ad accordare al professore ordinario del regno.
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La Commissione si è pronunziata per la ineleggibilità, ritenendo che nell'istituto tecnico e professionale non si conferiscono gradi accademici d'ordine superiore, e che perciò il professore D'Ancona non apparterrebbe ad alcuno degl'istituti superiori, ne' quali si conferiscono supremi gradi accademici.
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L'articolo 8 della legge sull'istruzione pubblica, dichiara eleggibili i professori ordinari delle regie Università e degli altri pubblici istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici. Una volta dunque stabilito che il Ducati non è professore ordinario, ma bensì professore straordinario, non vi è più questione sulla sua ineleggibilità anche a fronte della legge elettorale.
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Quindi mi è facile il dedurne che il D'Ancona, nell'atto della sua nomina, ebbe conferito un impiego stabile; ch'egli per cotale nomina, legge operante, fu considerato avere titolo, grado e stipendio pari ai professori delle Università, e che perciò a suo riguardo non sarebbe il caso di scendere a discutere se mai l'istituto nel quale presta servizio conferisca o no supremi gradi accademici, per dirlo non eleggibile, come sì fatto esame sarebbe inopportuno per un professore universitario.
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Ma a prescindere da ciò, ammesso il grado di professori universitari in quelli dell'istituto industriale di Torino, non n'emerge la eleggibilità; perocchè, per essere eletto deputato, conviene appartenere ad Università che possa concedere i supremi gradi accademici ne' sensi della legge elettorale; ora si è dimostrato che i diplomi che può concedere l'istituto di Torino, come emerge dalla nostra relazione, si riducono a mere licenze liceali; dunque i professori in esame, ancorchè avessero onori, gradi e stipendi di professori universitari, non perciò possono dirsi eleggibili. Riassumendomi dunque, dico che i dubbi dell'onorevole Cancellieri non cambiano l'opinione della Commissione, e che i professori dell'istituto industriale di Torino, annesso al museo, non sono eleggibili a deputati.
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«Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri degli affari esteri e dell'istruzione pubblica, per conoscere se non credano opportuno continuare nelle amichevoli e cordiali intese col Governo federale elvetico e con le autorità del Canton Ticino, perchè siano riconosciuti in Isvizzera i titoli accademici conseguiti in Italia dai giovani ticinesi; e se non ritengano utile a questi fini, istituire, come nell'Università di Pavia, anche in quella di Roma e, eventualmente, di altre città la cattedra di diritto elvetico, e studiare le massime facilitazioni perchè i giovani ticinesi possano frequentare con opportune integrazioni tutte le altre Facoltà.»
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Io farò un'altra raccomandazione all'onorevole ministro, cioè che nella nomina dei Comitati locali voglia scegliere persone le quali siano veramente attive e rifuggenti dai lavori generali ed accademici, e possano far rappresentare all'Italia quella parte onorevole che forse non ha interamente conseguita nelle esposizioni passate.
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