Fra le questioni insorte vi era pure questa; che cosa s'intendesse pei mantenimento del dritto di patronato regio riservato dall'articolo 15, e si chiedeva se si intendesse quel patronato costituito secondo i principii del diritto canonico, oppure se si intendesse anche il patronato di prerogativa regia, il quale è detto abusivamente patronato, e non è che solo diritto di presentazione e di nomina, simile a quello che i principi esercitavano relativamente ai vescovati.
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La questione si è presentata non solamente a Bergamo, ma in diverse altre provincie del regno, ed il Governo, come era suo dovere, credette di consultare il Consiglio di Stato, il quale ha proceduto diligentemente all'esame della questione, non una, ma più volte, ed ha sempre ammessa la distinzione fra il patronato detto abusivamente patronato, ma che è diritto di prerogativa, ed il patronato che il principe acquista come tutti gli altri privati, a norma dei principii del diritto canonico, e che è ima specie di proprietà che la legge deve sempre rispettare; e disse: che il primo debba ritenersi abrogato, ed il secondo tuttora riconosciuto e mantenuto in vigore.
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Abusivamente; poiché io, come oggi prego lei, ho sempre pregato ugualmente gli altri onorevoli colleghi di essere brevi.
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Era evidente la necessità di stabilire in questo progetto di legge alcune disposizioni penali, le quali colpissero il fatto di colui che fabbrica o contraffà il marchio dello Stato o mette in commercio oggetti abusivamente marchiati. Dico che era evidente questa necessità, perchè le varie leggi che si tratta ora di abolire sancivano diverse disposizioni penali per i fatti di cui ho tenuto parola. Venendosi ora a una legge di unificazione, era naturale che si stabilisse una pena sola, perchè era un solo il reato di cui si trattava.
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