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Intanto io dico che quei colleghi che non votassero la legge quando non desse la abilitazione della donna anche all'esercizio della procura, farebbero male, perchè il bene bisogna prenderlo come viene: ma che viceversa coloro i quali alla donna, ammessa alla funzione di avvocato, negassero quella di procuratore rilutterebbero col principio informatore del disegno, cioè la perfetta parità dell'uomo e della donna; la parità dei sessi: o per meglio dire la soppressione dei sessi. Perchè, signori, il nemico di questa legge che cosa è? È il sesso. Non si può parlare della donna, senza che il labbro si atteggi a sorridere: perchè l'uomo considera la donna nella sua funzione tipica, nella sua funzione sessuale. Quando si dice: donna: si pensa a Giulietta o a Laura, o a Ninon De Lenclos o a Beatrice, dimenticando che nella infinita varietà dei casi umani gli esseri trasmigrano in varie forme; che intorno alla legione centrale delle donne dedicate alla funzione specifica del sesso, stanno - numero infinito - le donne innutte, le vedove, le giovanette che pongono il piede sulla soglia della vita colla fronte levata all'ideale della scienza e dell'arte: creature tutte chiedenti alle loro facoltà intellettuali le condizioni della vita; creature tutte per le quali nella lotta per la esistenza dee valere il diritto comune e il dantesco:
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Ciò posto, è inutile discutere e deliberare se occorra aggiungere con tale intento una espressa disposizione, o della convenienza o meno di abilitare la donna all'ufficio di procuratore, se tale abilitazione è una conseguenza di quella all'ufficio di avvocato, secondo la legge che governa l'esercizio delle due professioni. Questa mia osservazione modesta ho creduto non mutile perchè la discussione non devii e non si prendano deliberazioni che mostrino di essersi dimenticata la legge esistente.
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Saranno parimente esenti dal servizio militare quegli iscritti della stessa provincia di Roma che nel suindicato giorno 29 novembre si trovavano già insigniti degli ordini sacri o vincolati con la professione di voti solenni ad un ordine monastico, se cattolici, ovvero avevano già ottenuta la necessaria abilitazione del loro ministero, se acattolici appartenenti a comunioni religiose tollerate nello Stato.
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