Sono convalidati i reali decreti 11 gennaio e 11 agosto 1863 distinti coi numeri 1107 e 1410, con i quali possessori di titoli di rendita non cambiati in rendita italiana a tutto il 31 dicembre 1862 furono abilitati a presentarli a tutto il 10 febbraio e quindi a tutto il mese di settembre 1863.»
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a coloro che fossero stati unicamente abilitati ad esercitare presso tribunali inferiori.
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Sa la Camera come, a norma della legge ora in vigore, gli studenti di giurisprudenza sono abilitati a conseguire la laurea nel termine di quattro anni.
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