”il disposto della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, relativo all’attribuzione di un beneficio contributivo-pensionistico ai lavoratori esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni, va interpretato nel senso che l’esposizione all’amianto ivi prevista è identificabile con un’esposizione superiore al valore di 0,1 fibre per centimetro cubo di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 24, comma 3, (abrogato dal D.Lgs. n. n. 257 del 2006, art. 5)”, ed espleterà, nell’ambito dei suoi poteri, tutti gli accertamenti opportuni al fine di verificare il superamento della suddetta soglia. Lo stesso giudice provvederà anche per le spese di questo giudizio di legittimità.
In attesa di accertamenti lo hanno ricoverato fra i pazzi. Ora, se non lo lasceranno uscire subito, davvero farà una pazzia.