E` imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività
, nell'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura ed all'allevamento del bestiame nonché alla manipolazione
Sono considerati lavori agricoli, ai fini del presente titolo, tutti i lavori inerenti alla coltivazione dei fondi alla silvicoltura, all'allevamento
2. Sono considerate attività agricole: a) le attività dirette alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura e alla funghicoltura; b) l'allevamento
quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla
, per estensione, per importanza topografica, degna di formare un podere modello alla silvicoltura, e che già figurava nell'elenco unito alla legge
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