Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti, imputandoli prima alle spese e agli
creditore ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale.
creditore ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale" (art. 1960 c.c.). Il creditore paga le spese e i tributi