La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l'obbligazione era stata assunta.
(Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia).
Ciascuno dei debitori in solido può opporre in compensazione il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest'ultimo.
di quel condebitore.
Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla
dal creditore o dal debitore, ovvero prestato dal condebitore o dal concreditore in solido, giova agli altri condebitori o concreditori; il
dall'obbligo solidale di corrispondere il valore della prestazione dovuta. Il creditore può chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a
solido, giova agli altri. Il condebitore che ha rinunziato alla prescrizione non ha regresso verso gli altri debitori liberati in conseguenza della
risarcimento del danno nei confronti di un solo condebitore è frutto di un diritto espressamente sancito in tema di obbligazioni solidali dell'art. 1292
. 754 c.c., ammette che, all'ordinaria mancanza di solidarietà tra coeredi del condebitore, possa supplire un patto stipulato tra costui, in previsione
transazione (non novativa) avente come oggetto l'intera obbligazione solidale, mentre quando è limitata alla sola quota interna del condebitore che la
in via definitiva su ciascun condebitore in solido.
parametrata sulla situazione in cui versa ciascun singolo condebitore ovvero se la situazione di pregiudizio debba essere considerata nel suo