CO.GE.UR. COSTR. GEN. URBANE;
CASSA NAZ. PREV. ASSIST. INGEGNERI ARCHITET., CO.GE.UR.
9) – La “CO.GE.UR.” s.p.a., intimata, non ha svolto attività difensiva nella presente sede, e, perciò, non deve provvedersi sull’onere delle spese
contraddittorio nei confronti della “CO.GE.UR.” s.p.a..
FINADINVAL SOC.R.L., successore a titolo particolare della CO.GE.UR., Costruzioni Generali Urbane S.R.L., in persona dell’amm.re unico legale rapp.te
FINADINVAL SOC.A.R.L., successore a titolo particolare della CO.GE.UR., Costruzioni Generali Urbane S.R.L., in persona dell’amministratore unico e
La “FINADINVAL” S.R.L., nella professata veste di avente causa a titolo particolare per atto fra vivi della “CO.GE.UR.” s.p.a. nella titolarità del
Su gravami, rispettivamente, principale della “CO.GE.UR.” s.p.a. ed incidentale della “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri
3) – La “CO.GE.UR.” s.p.a., cui, come detto, è succeduta nel processo, a mente dell’art. 111 cod. proc. civ., la “FINADINVAL” S.R.L., attuale
presente sede ai sensi dell’art. 369, comma 2 n. 4, cod. proc. civ.) intervenuta successione della società summenzionata alla “CO.GE.UR.” s.p.a
La “CO.GE.UR.” s.p.a., con atto del 26 marzo 1986, citò dinanzi al Tribunale di Roma la “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli