(Soci accomandanti).
L'atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari e i soci accomandanti.
I soci accomandanti non sono tenuti alla restituzione degli utili riscossi in buona fede secondo il bilancio regolarmente approvato.
Tuttavia per le obbligazioni sociali i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni
accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita.
La società si scioglie, oltre che per le cause previste nell'art. 2308, quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, semprechè
accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta.
I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l'atto costitutivo lo consente, dare
Se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il periodo indicato dal comma precedente gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio
stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota di
. 2259 sono necessari il consenso dei soci accomandatari e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da
I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, nè trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura
superiori a quelle civilistiche, l'eccedenza si rende imputabile ai soci, accomandatari ed accomandanti, secondo gli ordinari criteri di imputazione
Atti compiuti dagli accomandanti e responsabilità della società
può essere conferita l'amministrazione della società e che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e soci accomandanti
accomandita semplice se un solo socio è accomandatario e più sono gli accomandanti, questi ultimi possono a maggioranza deliberarne l'esclusione, non
Esclusione dell'unico socio accomandatario di s.a.s. da parte dei soci accomandanti
accomandanti, l'esclusione del socio accomandatario è disciplinata dall'art. 2287, comma 1, c.c. secondo cui la decisione deve essere assunta a
accomandita semplice nell'ipotesi di massimo conflitto: l'esclusione dalla società dell'unico socio accomandatario ad opera dei soli accomandanti. La
chiamata in solido dei soci accomandanti. Secondo questa prospettiva di natura civilistica, male ha operato l'Erario nell'iscrivere a ruolo debiti
, nei casi estremi, alla dichiarazione di fallimento in capo a quegli accomandanti che si ingeriscano nell'attività di gestione della società, senza
documenti relativi all'amministrazione in ogni tempo e per qualsiasi motivo, e cioè fuori dai limiti posti agli accomandanti dall'art. 2320 ult. comma c.c
Esclusione dell'unico socio accomandatario da parte dei soci accomandanti
particolare struttura della s.a.s., caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci, in virtù dei poteri di controllo propri dei soci accomandanti
Funzioni e poteri dei soci accomandanti nell'accomandita semplice
Si esaminano le ragioni dell'esclusione degli accomandanti dalla gestione dell'impresa e si sottolinea l'importanza dei loro poteri di ispezione e