Art. 867.
Art. 867.
La trascrizione si effettua nelle forme e con le modalità previste negli articoli 867, 868, 870.
Per quanto riguarda la forma del titolo da trascrivere, si applica il disposto dell'articolo 867 primo comma.
Nella sentenza n. 867 del 2010, la Corte di cassazione ha negato il diritto alla detrazione IVA, nonostante l'apparente regolarità dell'operazione
. Slaby, The New Telegraphy, «The Century Magazine», aprile 1898, vol. 55, pag. 867., dopo aver assistito alle mie esperienze in Inghilterra nel 1897.
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