Art. 855.
Art. 855.
Le disposizioni degli articoli 240, 855 si applicano anche ai contratti anteriori all'entrata in vigore del codice se l'opera o singole parti di essa
1930, n. 159; la legge 8 gennaio 1931, n. 9; il regio decreto 18 giugno 1931, n. 855; il regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, convertito nella
dell'art. 83 del nuovo codice come già anticipato dal Cons. Stato nel parere n. 855/2016.
venditrice o la venditrice » 595 Da Ad » 613 ed e l' » 666 al sul » 700 della dalla » 787 dacchè purchè » 855 varcando vedendo » 886 nell' all'
Pagina XIII
855. La congiura di Catilina. Firenze, Casa Martelli. Mi tornava copia dal dipinto delle Gallerie.
Pagina 509