Art. 2945.
- sospensivo del giudizio ex art. 2945 comma 2 c.c., sia proprio e solo del giudizio con il quale si fa valere il preciso diritto della cui prescrizione si
decorso del termine di prescrizione, interrotto ai sensi dell'art. 2945 comma 2 c.c., della pronuncia di una sentenza di condanna provvisoriamente
legittimità costituzionale degli artt. 2945 c.c. e 328 c.p.c., sollevata dalla Corte d'appello di Milano, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della
Nella stessa Prussia, secondo l'Oettingen, i delitti di libidine crebbero dal 1855 al 1869, come 225 a 925, ed i crimini di libidine come 1477 a 2945.
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