Art. 2943.
Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui
di un ricorso in sede giudiziale, ma anche qualsiasi altro atto giudiziale che costituisca in mora l'ente assicuratore ai sensi dell'art. 2943 c.c
Dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari; d.d.l. n. 2943 - Senato della Repubblica XIV Legislatura: rilievi critici
al destinatario. Si tratta di conclusione che, pur partendo da postulati ormai comunemente accolti, sembra obliterare la ratio dell'art. 2943 c.c
stragiudiziale di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 2943 c.c., risultando necessaria la notificazione di un atto giudiziario, come nel caso di
di primo grado, non solo perché errata nell'applicazione degli artt. 2935, 2943, 1158, 1165 c.c., ma anche lesiva del fondamentale principio
prescrizione (artt. 2943 ss. c.c.) in dipendenza della introduzione di un giudizio civile.
conservativo necessitato dall'art. 2943, comma 3, c.c., a mezzo d'attribuzione di una sorta di "ius poenitendi" nel caso d'impugnazione erronea.