Art. 2816.
sul suolo si estendono alla costruzione, salvo, per le ipoteche, il disposto del primo comma dell'art. 2816.
L'estinzione dell'ipoteca ex art. 2816, comma 1, c.c. opera anche nel caso di devoluzione della superficie per avveramento della condizione
per le quali tale ipotesi va ricondotta al disposto del comma 1 dell'art. 2816 c.c., nella parte in cui prevede l'estinzione dell'ipoteca gravante sul