Art. 2787.
disposto del terzo comma dell'art. 2787.
Con la presente sentenza la Cassazione ribadisce che la "sufficiente indicazione del credito e della cosa" di cui all'art. 2787, comma 3 c.c., deve
della validità del pegno omnibus in relazione alle previsioni contenute nell'art. 2787, terzo comma, c.c. La sufficiente indicazione del credito
garanzia non debba essere escussa: art. 2787 c.c.; art. 2791 c.c. - pegno di cosa fruttifera). La presenza di un godimento sul bene da parte del
giustificano un ripensamento in merito alla ritenuta applicabilità al pegno irregolare dell'art. 2787 comma 3, c.c.. Si ripercorrono, poi, le vicende del