Art. 2778.
privilegi menzionati nei primi sette numeri dell'art. 2778 e sono preferite a tutti gli altri.
1940, n. 933; il regio decreto 25 novembre 1940, n. 1955; gli articoli 2766 e 2778, numeri 3 e 9, del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo
secondo dell'art. 112, hanno privilegio sulla generalità dei mobili del debitore a norma degli articoli 2754 e 2778 del Codice civile.
indicato al n. 5 dell'art. 2778 e al n. 4 dell'art. 2780 del codice civile.
mobili del debitore con grado successivo a quello indicato al numero 15 dell'art. 2778 del codice civile. In caso di infruttuosa esecuzione sui mobili
, collocato al ventesimo posto dell'ordine dei privilegi (artt. 2752 e 2778 del codice civile). Oltre a questa, risolta in tal senso dalla giurisprudenza