Art. 2770.
I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti a ogni altro credito, anche pignoratizio o ipotecario. I
. 2755 2770 codice civile, purché l'attività difensiva del creditore ricorrente abbia contribuito in maniera rilevante al rigetto dell'impugnazione.
antico specchio metallico è uscito invece dallo scavo di una tomba della prima dinastia egizia (2920-2770 avanti Cristo), è di rame e ha la forma di una
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