Art. 2657.
requisiti stabiliti dagli articoli 2657, 2660, primo comma, 2821, 2835 e 2837.
La trascrizione e l'annotazione non possono compiersi se non in forza di uno dei titoli richiesti dall'articolo 2657 del codice civile.
La trascrizione e l'annotazione non possono compiersi, se non in forza di un titolo avente la forma prescritta nell'articolo 2657 del codice civile.
chiedersi, innanzi tutto, se l'atto in parola costituisca o non titolo idoneo per la trascrizione ai sensi dell'art. 2657 c.c.; nel caso di risposta
generale del codice civile di cui all'art. 2657, anche nella trascrizione del marchio con conseguente necessità di un titolo derivante da atto pubblico o