Art. 2653.
. 2653, per gli effetti ivi disposti.
La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente
articoli 116, primo comma, 146, 2647, 2653, primo comma, numero 4), e 2659 del codice civile.
. III civ. 9 febbraio 2005, n. 2653 in tema di circolazione stradale e nozione di persona danneggiata; Cass. sez. I civ. 8 febbraio 2005, n. 2537 in
L'A. individua le note caratterizzanti la trascrizione delle domande giudiziali, con particolare riferimento alle domande di cui all'art. 2653, n. 1
sia riconducibili al novero degli artt. 2652 e 2653 c.c. sia palesemente destituite di fondamento nel merito e per questo concretanti un esercizio
artt. 2652 e 2653 c.c.