Art. 2650.
di rispettare il principio di continuità nelle trascrizioni (ex art. 2650 c.c.) dal momento che gli acquisti a titolo originario esulano dall'operare
mortis causa non sono applicabili le regole di cui agli artt. 2644 e 2704 c.c., ma solamente gli artt. 2648 e 2650 c.c., valendo il solo principio di
., avrà meri effetti prenotativi, ai sensi dell'art. 2650 c.c., laddove il soggetto usucapito che ha sottoscritto l'accordo non risulti legittimato in base