Art. 2628.
Quando dai fatti previsti negli articoli 2621, 2622, 2623, 2628 e 2630, primo comma, deriva all'impresa un danno di gravità rilevante, la pena è
le pene stabilite dagli articoli 2621, 2622, 2623, 2624, 2626, 2627, 2628 e 2630, se commettono alcuno dei fatti in essi previsti.
penale. Restano fermi l'art. 501 del codice penale, l'art. 2628 del codice civile e l'art. 5 della legge 17 maggio 1991, n. 157.
, 2622, 2623, 2628, 2630, comma primo, del codice civile; 2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.
Le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllante (art. 2628 c.c.). Un'incursione nel nuovo diritto societario
lo ha fatto portando in una norma (art. 2628 c.c.) le disposizioni prima distinte in due (art. 2630 comma 1 n. 2; 2630 bis c.c.). E lo ha fatto