Art. 2541.
sussidiariamente e solidalmente per una somma multipla della propria quota a norma dell'art. 2541.
liquidazione coatta amministrativa o di fallimento, rispondono in via sussidiaria i soci solidalmente e illimitatamente a norma dell'art. 2541.
del socio ai sensi dell'abrogato 2541, responsabilità che può essere fatta valere solo dal Curatore o dal Commissario liquidatore nell'ambito della