Art. 2505.
, prevista dagli articoli 2505 e seguenti del codice civile, e in ogni caso non oltre sessanta giorni dalla istituzione o dal trasferimento della sede
Con l'attuale art. 2505 bis c.c., il legislatore della riforma societaria ha esteso la semplificazione del procedimento di fusione, originariamente
dell'asserito profilo estintivo non vi sia alcuna traccia nella disciplina dettata dagli artt. da 2501 a 2505 quater c.c.
Uno dei profili problematici non ancora risolti dell'istituto della scissione é dato dall'applicabilità o meno in via analogica dell'art. 2505-quater
Dalle ipotesi di applicabilità dell'art. 2505 bis c.c. alle possibili offerte ai soci di minoranza della scissa e alla permanenza del requisito della