Art. 2503.
capitale o la fusione con altra società in violazione degli articoli 2306, 2445 e 2503; 2) restituiscono ai soci palesemente o sotto forme simulate i
3. Il termine previsto dall'art. 2503, primo comma, del codice civile è ridotto a quindici giorni.
beni in una s.r.l., in ipotesi di fusioni di società di persone con società di capitali, nonché nella fattispecie prevista dall'art. 2503 c.c. di c.d
. 2503 c.c. attribuisce ai creditori il termine di sessanta giorni (a partire dal deposito per l'iscrizione nel Registro Imprese ex art. 2502-bis c.c
L'azione revocatoria ordinaria è incompatibile con la scissione, in quanto, decorso il termine fissato dall'art. 2503 c.c. per l'opposizione dei
L'art. 2503 c.c. consente, in assenza di opposizione dei creditori, di stipulare anticipatamente l'atto di fusione se si adottano talune "misure" (e
creditori ex art. 2503 c.c. La soluzione proposta conferma che l'opposizione è strumento per tutelare la garanzia patrimoniale del creditore dall'eventualità