Art. 2474.
Il limite minimo del capitale, agli effetti degli articoli 2445 e 2447, è quello indicato nell'art. 2474.
dell'art. 2474.
In caso di aumento del capitale si applicano in ordine alle quote le disposizioni degli articoli 2438, 2439, 2440, 2441, primo comma e 2474, ultimo
osservate le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 2474.
Il nuovo art. 2474, introdotto dal D.Lgs. n. 6/2003, ricalcando pressoché testualmente la disposizione del pregresso art. 2483, dispone il divieto
d.lg. n. 6/2003 (art. 2474 c.c.); soffermandosi, in particolare, sulle ragioni del divieto imposto dalle citate norme e sulle conseguenze che da tale